Da quest’anno in vigore lo spesometro per scovare gli evasori fiscali

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Dal 1° gennaio 2011, sono entrati in vigore il nuovo redditometro e il nuovo spesometro: due strumenti innovativi in grado di scovare gli evasori in maniera decisamente più capillare e veloce.

Con lo spesometro, si potrà controllare in automatico la capacità contributiva dei cittadini. Il nuovo sistema informatico permetterà al Fisco di esaminare le spese effettuate dai singoli individui attivando gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori.

Lo spesometro sarà applicato a tutti i contribuenti, non solo ai possessori di partita Iva, che effettueranno spese superiori all'importo di 3.000 euro con fattura o di 3.600 euro senza fattura (con scontrino o ricevuta fiscale).

Il primo appuntamento per questo nuovo obbligo – introdotto dall’articolo 21 del Dl 78/2010 – è stato posticipato al 31 ottobre 2011 (prima era fissato per aprile). Entro tale data, infatti, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, le sole operazioni fatturate di importo pari o superiore a 25 mila euro (Iva esclusa). Invece, per i privati cittadini, privi di partita Iva, l’obbligo scatterà dal prossimo anno e, precisamente, dal 30 aprile 2012, quando dovranno essere comunicate le operazioni il cui importo totale sarà pari o superiore a 3.600 euro.

La comunicazione che dovrà essere inviata alle Entrate è annuale e dovrà avvenire tramite un software che l’Agenzia metterà a disposizione entro il 30 aprile 2012. Per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita Iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica e se non residenti nello Stato, oltre che i dati anagrafici analitici in mancanza delle informazioni citate e il valore e l’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti Iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.

Ad oggi, la legge prevede che siano segnalate anche le operazioni intracomunitarie di beni e servizi, cioè quelle per le quali già vige l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat. Si auspica un ripensamento circa questo adempimento per evitare una duplicazione di oneri per i contribuenti riguardo ad uno stesso tipo di operazione.

In caso di errori od omissioni, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa che è valida se presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria.

Un’altra disposizione contenuta nell’articolo 27 della Manovra estiva, che ha trovato attuazione tramite due provvedimenti del 2010 del direttore dell’agenzia delle Entrate, è quella che impone ai nuovi titolari di partita Iva che vogliono operare con soggetti Ue, di attendere 30 giorni prima di concludere una transazione con un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro.

La norma mira ad evitare le operazioni comunitarie fraudolente, anche se di fatto rischia di rappresentare un ostacolo per le imprese “regolari”, che dovranno aspettare un mese dall’inizio della loro attività prima di diventare operative a livello comunitario. Il dubbio è vedere quali sanzioni si dovranno applicare a coloro che non attendono il mese prescritto e compiono operazioni durante il periodo di sospensione.

Si ricorda che la norma prevede che le imprese e i professionisti indichino la facoltà di compiere operazioni comunitarie in sede di richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, tramite l’utilizzo dei modelli AA9 e AA7.
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