Da giugno addio alla maggiorazione degli imponibili fiscali per gli edili
Pubblicato il 19 maggio 2021
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Partendo dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente, sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR, e dai successivi orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria, la Commissione Nazionale Casse Edili esclude, a decorrere dalla mensilità di giugno 2021, l’applicazione della maggiorazione sugli imponibili fiscali dei dipendenti del settore edile relativa alla contribuzione assistenziale.
Precedentemente, la concorrenza della predetta maggiorazione alla determinazione dell’imponibile fiscale si fondava sulle istruzioni del Ministero delle Finanze emanate con la Circolare n. 55/E/1999, secondo cui:
- i contributi e i versamenti alle Casse Edili discendono da contratti stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l’importo dei versamenti in base a una percentuale massima di retribuzione, sicché i versamenti di tali contributi non è obbligatorio per legge;
- in considerazione del punto precedente ed atteso che il versamento delle predette quote contributive alimenti prestazioni di tipo assistenziale sulla base delle disposizioni contrattuali, i contributi versati alla Cassa Edile concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
A seguito, però, della Risoluzione n. 54/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate si ritiene debba intendersi esclusa la rilevanza fiscale dei predetti versamenti contributivi.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria esclude dall’imponibilità fiscale i contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:
- qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni e il datore di lavoro, in virtù di tale obbligo, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi ad un ente o una cassa, talché la contribuzione versata risulterebbe di esclusivo interesse del datore di lavoro non generando imponibile per i lavoratori;
- qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro non risultino riferibili ad un singolo dipendente ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la singola posizione del lavoratore (come nel caso dei contributi spettanti alla Cassa Edile secondo cui il quantum viene determinato sulla massa salariale).
Pertanto, atteso che nelle ipotesi di versamento cumulativo ed indifferenziato non sussiste un collegamento diretto tra il contributo e ciascun singolo lavoratore non vi è componente reddituale per i lavoratori.
Ciò assunto, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro.
Le Casse Edili/Edilcasse informeranno le imprese iscritte che, dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale dei lavoratori non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla Cassa stessa per l’anno in corso.
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