Cumulabilità quota 100 per gli incarichi da lavoro autonomo
Pubblicato il 24 giugno 2020
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La Circolare INPS n. 74 del 22 giugno 2020 fornisce indicazioni riguardo l'ambito di applicazione dell'articolo 2-bis, comma 5, Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che nel periodo che intercorre tra il 30 aprile e il 31 luglio 2020, al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conferire incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione continuata e continuativa, con durata non superiore a 6 mesi, alle seguenti categorie di lavoratori collocati in quiescenza:
- dirigenti medici;
- veterinari e sanitari;
- personale di ruolo sanitario;
- operatori socio-sanitari.
In particolare, per effetto del medesimo articolo, le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo non trovano applicazione per i lavoratori sopraelencati.
Si specifica che ai fini della cumulabilità la deroga ha effetto esclusivamente sull’attività lavorativa di cui all’art-2 bis, comma 5, non superiore a 6 mesi. Resta, altresì, ferma la cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro autonomo con la pensione quota 100 per gli incarichi conferiti al personale medico e infermieristico nel periodo tra il 10 marzo e il 29 aprile 2020.
I soggetti interessati dovranno comunicare alle strutture territoriali competenti, a mezzo PEC o indirizzo di posta istituzionale, la ripresa dell’attività di lavoro autonomo ovvero di collaborazione continuata e continuativa a causa dell’emergenza sanitaria e indicando la durata dell’incarico.
La comunicazione dovrà essere integrata allegando il modello “AP139”, specificando la natura del reddito ai fini della cumulabilità con l’indicazione “emergenza COVID-19”, correlata alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico.
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