CTU nel giudizio civile, no a onorari ridotti in caso di gratuito patrocinio
Pubblicato il 04 luglio 2022
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E' incostituzionale la riduzione dell’onorario dell’ausiliario del giudice, prevista in caso di ammissione della parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di un adeguamento dell'importo oggetto di decurtazione alle variazioni del costo della vita.
Con sentenza n.166 del 1° luglio 2022, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso DPR, vale a dire alle variazioni del costo della vita.
La Corte costituzionale ha così accolto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Paola, in composizione monocratica, per contrasto della norma censurata con l’art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, l'articolo 130 in oggetto - ai sensi del quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato sono ridotti della metà - introdurrebbe una significativa diminuzione di compensi già seriamente sproporzionati per difetto, perché computati sulla base di parametri mai aggiornati.
La disposizione in esame, ciò posto, sarebbe affetta da irragionevolezza, al pari della norma, di analoga portata precettiva, dettata dall’art. 106-bis del medesimo DPR per il processo penale, la quale, proprio in forza dell’anomalia qui denunziata, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con le sentenze della medesima Consulta n. 192/2015 e n. 178/2017.
Gli Ermellini hanno giudicato fondati i motivi sottesi alla predetta questione, evidenziando come il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell’art. 54 del DPR, recida "la necessaria correlazione tra il compenso per l’ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa".
Per la Corte, peraltro, le enunciazioni contenute nelle richiamate decisioni - relative al processo penale - devono essere ribadite anche in riferimento alla fattispecie in esame, riguardante, nella specie, un consulente tecnico d’ufficio designato nell'ambito di un giudizio civile.
In questa - si legge nella decisione - "il rapporto di proporzione tra l’onorario dell’ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato".
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