Criterio forfettario per la determinazione dei crediti svalutati fiscalmente

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Un problema che le imprese che si sono trovate in difficoltà nel corso del 2009 devono affrontare, in sede di compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, è il recupero crediti, che spesso si traduce in una vera e propria perdita da registrare contabilmente e fiscalmente.

Nei rendiconti del 2009, per effetto della citata crisi economica, sono fortemente aumentate le svalutazioni di crediti e le sopravvenienze a fronte di abbuoni o sconti concessi a sostegno della clientela in difficoltà. Dopo la chiusura del bilancio, dunque, è importante la fase della determinazione dell'imponibile in vista del versamento del primo acconto di Unico 2010.

Le perdite su crediti che derivano dall'insolvenza del cliente, la cui rilevazione comporta il preventivo utilizzo del fondo accantonato di anno in anno ai sensi dell'articolo 106 del Tuir, devono essere registrate fiscalmente attraverso la compilazione del quadro RS di Unico SC 2010.

In particolare, i righi interessati vanno dall'RS90 all'RS108. Specificatamente, quelli da RS103 a RS108 sono dedicati ai soggetti diversi dagli enti creditizi, finanziari e assicurativi che sono obbligati ad esporre le svalutazioni dei loro crediti con gli accantonamenti operati in bilancio, evidenziando la loro parte deducibile. Infatti, i crediti garantiti da pegno e ipoteca vanno considerati nella commisurazione della deduzione forfettaria. Si considera cioè un metodo forfettario che si riferisce all’insieme di tutti i crediti iscritti in bilancio, senza tener conto dell’effettivo grado di esigibilità.

Secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Tuir, quindi, si riconosce la deducibilità di una quota dei crediti che si riferisce complessivamente e indistintamente all’intero ammontare dei crediti svalutabili. La svalutazione che può essere ammessa ai fini fiscali non può eccedere il limite annuo dello 0,50% del valore dei crediti, purchè l’ammontare dedotto complessivamente non ecceda il 5% dei crediti stessi. Se in un anno l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti supera, nel corso dell’esercizio, il tetto del 5%, la parte eccedente concorre a formare la base imponibile dell’esercizio in questione sotto forma di sopravvenienza attiva.

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