Crisi economica inevitabile, niente condanna per omessa Iva

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Crisi economica inevitabile, niente condanna per omessa Iva

Reato di omesso versamento di Iva: no alla condanna dell’imprenditore che, per evitare il dissesto finanziario, abbia intrapreso tutte le azioni necessarie, attingendo anche al suo patrimonio personale.

La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso da un imprenditore contro la sentenza di condanna impartitagli in sede di appello per evasione di Iva.

L’imputato si era rivolto alla Suprema corte lamentando che i giudici di secondo grado non avevano risposto ai motivi da lui sollevati in sede di appello per quel che concerneva l’assenza del dolo, ossia dell’elemento soggettivo richiesto per tale reato.

Lo stesso aveva inoltre censurato un’omessa valutazione delle prove fornite circa l’applicabilità dell’art. 45 c.p. sulla forza maggiore, in relazione alla storia della società, alla genesi e alle cause dalla crisi economica, alle iniziative intraprese dallo stesso amministratore.

La motivazione della Corte territoriale – secondo la sua difesa – si era limitata a richiamare la decisione di prime cure, senza procedere con un esame dei documenti da lui prodotti, utili per constatare l’effettività delle azioni intraprese per evitare la crisi della società e l’assenza di volontà di sottrarsi al pagamento dell’Iva.

Crisi di liquidità come forza maggiore: no alla condanna penale

Con sentenza n. 43913 del 29 novembre 2021, la Terza sezione penale della Cassazione ha giudicato fondato il motivo del ricorso.

Dalla motivazione della pronuncia di primo grado risultava che il Tribunale avesse aderito alla tesi interpretativa secondo cui, nei casi di evasione Iva, la crisi di liquidità può assurgere a forza maggiore se l’imputato dimostri che le difficoltà finanziarie siano a lui non imputabili e che non possano essere fronteggiate con idonee misure, anche sfavorevoli al proprio patrimonio.

Pur ritenendo che l’imputato avesse provato che la crisi finanziaria fosse dipesa da fattori estranei al suo comportamento, i giudici di primo grado avevano considerato che egli non si fosse efficacemente attivato per reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, attingendo anche al suo patrimonio personale. In particolare, era stata ritenuta insufficiente l’addotta rinuncia ai crediti nei confronti della società e gli sforzi di ricapitalizzazione effettuati, in quanto mai indirizzati a consentire il pagamento dei debiti con l’Erario.

Secondo l’imputato, per contro, il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la documentazione agli atti, da cui risultava che egli avesse:

  • rinunciato alla liquidazione del proprio TFR;
  • partecipato a un aumento di capitale, versando, per la sua quota, somme reperite mediante un mutuo personale;
  • effettuato, successivamente, diversi versamenti a titolo di finanziamento soci.

Era stato eccepito, ossia, che l’imprenditore aveva intrapreso tutte le azioni necessarie per evitare il dissesto finanziario. Ciò nonostante, la crisi aziendale non era stata evitata mentre l’omesso versamento dell’Iva nei termini di legge era stato un atto inevitabile.

L’amministratore, ciò posto, aveva assolto agli obblighi di allegazione dei documenti comprovanti la non imputabilità, al medesimo, della crisi economica che aveva improvvisamente investito l’azienda, circostanza, questa, che non avrebbe potuto essere fronteggiata altrimenti.

Nell’aderire alle considerazioni del ricorrente, la Corte di legittimità ha ritenuto che i giudici di secondo grado non avessero dato risposta al predetto motivo di appello.

Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio di merito dell'intera vicenda.

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