Crisi d'impresa: quando e come accedere alla NASpI

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Crisi d'impresa: quando e come accedere alla NASpI

Le dimissioni per giusta causa, il recesso del curatore e la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale costituiscono perdita involontaria dell'occupazione e pertanto fanno scattare il diritto del lavoratore, in presenza degli altri requisiti di legge, all’indennità di disoccupazione NASpI.

Lo ricorda l'INPS con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, che si sofferma sulle nuove ipotesi di accesso alla NASpI previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) nonchè sulla decorrenza del termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI e della prestazione.

NOTA BENE: Le istruzioni fornite dall'Istituto si applicano a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 14 del 2019.

Crisi d’impresa e dimissioni per giusta causa: domanda di NASpI

Dal 15 luglio 2022 è in vigore un'altra ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente l’accesso alla NASpI, prevista dall’articolo 189, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L'INPS evidenzia che, sulla base degli articoli 189 e 190 del D.Lgs n. 14 del 2019:

  • i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale restano sospesi fino alla data di comunicazione, da parte del curatore, di subentro o di recesso dai rapporti medesimi;
  • le dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione si considerano rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e come tali costituiscono perdita involontaria dell’occupazione e danno diritto alla NASpI, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge;
  • le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie in esame decorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e pertanto retroattivamente rispetto alla data in cui le stesse sono rassegnate.

Con riferimento, poi, al termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI, l'Istituto ricorda che, in via ordinaria, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La stessa regola non può, però, valere in caso di dimissioni per giusta causa durante la procedura di liquidazione giudiziale. In questa ipotesi, per consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di presentare utilmente la domanda di NASpI, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Crisi d’impresa, recesso del curatore e risoluzione di diritto: domanda di NASpI

L'INPS fa poi presente che anche le ipotesi di recesso del curatore e di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro costituiscono perdita involontaria dell’occupazione e danno diritto alla NASpI.

Per tali fattispecie il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre:

  • nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore è pervenuta a conoscenza del lavoratore;
  • nell’ipotesi della risoluzione di diritto (che interviene decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine), dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.

Crisi d’impresa e decorrenza della prestazione NASpI

Per le cessazioni per dimissioni per giusta causa, per il recesso del curatore e per la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale la prestazione NASpI decorre secondo le seguenti tempistiche:

  • se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro;
  • se la domanda è presentata successivamente all’ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Crisi d’impresa e decorrenze: regole transitorie

Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023, data di pubblicazione della circolare in commento:

  • il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023;
  • la prestazione è invece corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Crisi d’impresa: lettera di dimissioni e licenziamento

Infine, l'INPS segnala che il lavoratore, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà allegare alla stessa la lettera di dimissioni/licenziamento

Spetterà agli operatori INPS verificare che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

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