Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo
Pubblicato il 19 settembre 2024
In questo articolo:
- Codice della crisi d’impresa: novità in materia di lavoro del terzo decreto correttivo
- Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: rapporti di lavoro subordinato
- Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: trattamento NASpI
- Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: effetti del trasferimento di azienda
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Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024 ha approvato definitivamente il decreto correttivo alla Codice della crisi d’impresa nel rispetto dei termini previsti dalla legge delega.
Il provvedimento che reca “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” è il terzo decreto correttivo al Codice, emendato una prima volta con il decreto legislativo n. 147 del 2020 e successivamente con il decreto legislativo n. 83 del 2022 attuativo della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency).
Il testo, come annunciato dallo stesso Governo, recepisce i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
L’obiettivo dichiarato del Governo è quello di “venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice”.
“Il tutto - chiosa la relazione illustrativa al decreto - con l’intenzione di migliorare la comprensione dei nuovi istituti e di agevolare così l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell’esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti”.
La portata degli interventi è ampia.
Focalizziamo, in questa sede. l’attenzione sulle novità inerenti al rapporto di lavoro contenute nell’articolo 32 dello schema di decreto, di cui è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Codice della crisi d’impresa: novità in materia di lavoro del terzo decreto correttivo
L’articolo 32 citato contiene le modifiche alla disciplina degli “Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti” di cui alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
In particolare, per quanto qui di interesse:
- Il comma 2 dell’articolo 32 sostituisce l’articolo 189 (Rapporti di lavoro subordinato);
- Il comma 3 modifica l’articolo 190 (Trattamento NASpI);
- Il comma 4 novella l’articolo 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro).
Cosa prevedono le disposizioni correttive? Vediamolo nel dettaglio.
Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: rapporti di lavoro subordinato
L’articolo 32 dello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, al comma 2, interviene sull’articolo 189 del Codice della crisi d’impresa, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”, sostituendolo.
Finalità delle modifiche è la razionalizzazione e la semplificazione della procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro e di quella di subentro “con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.
“La necessità di operare una riscrittura dell’articolo in esame – si legge nella relazione illustrativa - discende dal fatto che la disciplina del subentro nei rapporti di lavoro, oltre a perseguire la tutela i diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale tra le quali, innanzitutto, il fatto che l’impresa si trova in stato di insolvenza e che l’attività non può continuare se non in presenza di un esercizio provvisorio autorizzato dall’autorità giurisdizionale. Se da un lato dunque va assicurata, laddove possibile, la prosecuzione dei rapporti di lavoro nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, dall’altro occorre evitare che essa vada a discapito della migliore soddisfazione dei creditori, determinando oneri per la procedura non utili ai fini della effettiva ripresa o continuazione dell’attività produttiva del debitore”.
Le modifiche sostanziali e rilevanti operate sulle norme del Codice sono le seguenti:
- viene espunto il primo periodo del comma 1 (“L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento”), ritenuto “non utile rispetto a quanto previsto da quello successivo, oppure a renderla più chiara”;
- viene soppresso l’obbligo, per il curatore, di trasmettere all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro 30 giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa (comma 2) in quanto ”adempimento che pare privo di risvolti pratici immediati”;
- viene completamente riformulata la disposizione in tema di recesso del curatore dai contratti di lavoro (comma 3), al fine di “renderne più chiare le disposizioni”. Si prevede che, quando “non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4”. Il correttivo elimina il riferimento alla risoluzione di diritto dei rapporti, sostituito con il termine di cessazione dei medesimi. Viene poi aggiunto un ultimo periodo che, a tutela del lavoratore, esonera il medesimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dall’obbligo di restituire le somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione;
- il comma 4 vigente consente al curatore o al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale di chiedere la proroga del termine di sospensione se sussistono elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Il terzo decreto correttivo elimina la possibilità di chiedere la proroga per l’Ispettorato del lavoro;
- viene aggiunto il nuovo comma 7 che, come norma di raccordo con la normativa vigente, prevede che “sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6” (id est licenziamenti collettivi intimati secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223). La disposizione richiama i casi di chiusura dell’attività per le imprese con più di 250 dipendenti. Più nel dettaglio, il correttivo esclude i licenziamenti collettivi intimati dal curatore dall’applicabilità delle procedure previste dall’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge di Bilancio 2022, collegate alla chiusura dell’attività per le imprese con più di 250 dipendenti.
Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: trattamento NASpI
Il comma 3 dell’articolo 32 del terzo decreto correttivo integra l’articolo 190 del Codice della crisi d’impresa rubricato “Trattamento NASpI”.
La disposizione richiamata prevede che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Con il terzo decreto correttivo è aggiunto un nuovo comma, comma 1-bis, che chiarisce che i termini per la presentazione della domanda di trattamento NAspI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore vale a dire, come sottolinea la relazione illustrativa, “dall’unico momento in cui il singolo dipendente è messo nelle condizioni di formalizzare la richiesta”.
Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: effetti del trasferimento di azienda
Infine, il comma 4 dell’articolo 32 corregge il comma 1 dell’articolo 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro), sostituendo le espressioni “procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione” con il più preciso riferimento terminologico agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata.
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