Crisi d’impresa. Elenco degli esperti: approvato regolamento Cndcec
Pubblicato il 09 novembre 2021
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso pubblico il regolamento contenente le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di esperti previsto dall’art. 3, Dl n. 118/2021 (Crisi d’impresa e risanamento aziendale).
Professionisti ammessi all'elenco
Si ricorda che possono inoltre domanda di iscrizione all’elenco anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti da 5 anni all’albo, che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. L’istanza deve essere presentata solo all’ordine professionale di appartenenza e non più anche presso la camera di commercio del capoluogo di regione in base al luogo di residenza.
In sede di conversione in legge del Dl n. 118/2021 è stata data più responsabilità agli ordini professionali: questi sono chiamati anche a ad effettuare una sorta di verifica in merito alla completezza della domanda e della documentazione presentata, prima di comunicare i nominati alla camera di commercio ai fini del loro inserimento nell’elenco.
Il regolamento del Cndcec, si legge nell’informativa n. 102 dell’8 novembre 2021, con riferimento alle modalità di organizzazione e accreditamento dei corsi valevoli ai fini
dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, del detto decreto-legge, specifica che:
- nel programma del corso deve essere indicato che lo stesso è strutturato in base al decreto del dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021 ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti;
- occorre identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli esperti. Per il Cndcec, all’elenco è stata aggiunta la Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021, composta da n. 11 codici materie.
Corsi non riconosciuti
Nel regolamento viene fatto presente che è possibile la partecipazione a corsi di formazione organizzati anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso, purchè risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. In tale ipotesi, l’Ordine è chiamato a verificare la conformità del corso alle prescrizioni stabilite da detto decreto.
Aggiornamento dati
Viene reso noto che l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla Camera di commercio è continuo fino al 16 maggio 2022.
A partire dal 17 maggio 2022 l’aggiornamento avverrà con cadenza annuale.
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