Esperti in composizione negoziata, domande a Ordini professionali
Pubblicato il 08 ottobre 2021
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Le Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato hanno concluso, ieri, l'esame del Ddl di conversione del Decreto legge sulla crisi d'impresa (n. 118/2021). La discussione, in Aula, inizierà martedì 12 ottobre.
Tra gli ultimi emendamenti approvati si segnalano, in primo luogo, alcune modifiche all’art. 3 del Dl in materia di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti che verranno poi nominati nell’ambito della nuova procedura di composizione negoziata.
Elenco esperti. Ruolo di verifica per gli Ordini professionali
Viene previsto, sul punto, il coinvolgimento degli Ordini professionali: per i professionisti richiedenti, le istanze di iscrizione dovranno essere presentate al proprio Ordine di appartenenza (dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro).
Gli Ordini professionali, una volta verificata la completezza della domanda e relativa documentazione, comunicheranno i nominativi dei professionisti in possesso dei prescritti requisiti alla Camera di commercio, per il loro inserimento nell'elenco.
Per i soggetti non iscritti in albi professionali, invece, le istanze verranno direttamente presentate alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza.
Gli Ordini professionali, nel primo caso, e le Camere di commercio, nel secondo, saranno tenuti ad individuare i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico.
La domanda verrà respinta se non corredata da quanto espressamente richiesto e potrà comunque essere ripresentata.
Sulla base di quanto indicato nell'emendamento, inoltre, i Consigli nazionali degli ordini professionali saranno anche incaricati di disciplinare, con regolamento, le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti e poi comunicati alle Camere di commercio.
Il predetto aggiornamento, ai fini del popolamento dell’elenco, sarà inizialmente continuo mentre, a partire dal 17 maggio 2022, avverrà con cadenza annuale.
Gli Ordini dovranno tempestivamente comunicare alle Camere di commercio anche l’eventuale adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.
Proposta di concordato semplificato, nuova istanza, costi di funzionamento
Gli ulteriori emendamenti approvati in materia di composizione negoziata prevedono che:
- ai costi gravanti sulle Camere di commercio per il funzionamento della procedura si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria;
- in caso di archiviazione dell'istanza di composizione, l’imprenditore non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione medesima;
- per presentare una proposta di concordato semplificato in caso di procedura infruttuosa occorre che nella relazione finale l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.
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