Criptovalute: chiarimenti su trattamento fiscale degli acquisti di beni e servizi nel 2025
Pubblicato il 28 marzo 2025
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Il 26 marzo 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03772, con la quale è stato richiesto di chiarire il trattamento fiscale applicabile agli acquisti di beni e servizi effettuati mediante criptovalute.
L’oggetto dell’interrogazione riguarda, in particolare, la rilevanza reddituale di tali operazioni e la necessità di un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 67 e 68 del TUIR, nonché delle novità normative introdotte con la Legge di bilancio per il 2025.
Contesto normativo
Nel formulare l’interrogazione, gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni del Tuir.
In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR (D.P.R. 917/1986) qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da:
- rimborso,
- cessione a titolo oneroso,
- permuta,
- detenzione di cripto-attività, comunque denominate.
La norma si inserisce nel più ampio quadro delle disposizioni fiscali che mirano a disciplinare il trattamento impositivo delle operazioni su cripto-attività, trattandole come fonte di reddito imponibile nel momento in cui si realizza un incremento patrimoniale.
Il comma 9-bis dell’art. 68 TUIR specifica le modalità di determinazione della plusvalenza, stabilendo che essa è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale) della cripto-attività ceduta, e il costo o valore di acquisto della stessa.
La normativa prevede un’unica eccezione alla rilevanza fiscale: la permuta tra cripto-attività aventi analoghe caratteristiche e funzioni, che non è considerata fiscalmente rilevante, e pertanto non genera reddito imponibile.
Tale normativa, introdotta per disciplinare il regime fiscale applicabile alle operazioni che coinvolgono le valute virtuali e le altre cripto-attività, ha come finalità quella di includere nel reddito imponibile le operazioni che generano un effettivo incremento patrimoniale per il contribuente, purché riconducibili a una delle modalità espressamente previste dalla norma. Restano invece escluse dalla tassazione alcune fattispecie particolari, come la permuta tra cripto-attività con analoghe caratteristiche e funzioni.
Quesito degli Onorevoli interroganti
Gli Onorevoli interroganti hanno chiesto al MEF di chiarire se, ai fini fiscali, l’acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta configuri un’operazione fiscalmente rilevante anche in assenza di una plusvalenza.
Nella loro interpretazione, il semplice utilizzo di cripto-attività come mezzo di pagamento non dovrebbe generare un obbligo impositivo, in quanto non comporta di per sé un guadagno, analogamente a quanto avviene nel caso di operazioni effettuate in valuta fiat. A sostegno di tale tesi, hanno richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (sentenza Hedqvist), che ha riconosciuto la funzione di mezzo di pagamento alle criptovalute, nonché la Risoluzione n. 72/E del 2016 e la Circolare n. 30/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, che recepiscono e confermano l’orientamento espresso dalla Corte europea.
Gli interroganti hanno inoltre chiesto se, nel documento di prassi in corso di predisposizione da parte dell’Agenzia, sarà affrontato anche questo specifico profilo applicativo.
MEF: l’acquisto con criptovalute è assimilato a una cessione fiscalmente rilevante
Nella risposta n. 5-03772 fornita il 26 marzo 2025, il MEF – sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria – ha chiarito che, in caso di acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta, si realizza una cessione della cripto-attività, con conseguente possibile emersione di una plusvalenza fiscalmente rilevante. In particolare, viene ribadito che la plusvalenza si determina come differenza tra il valore del bene o servizio ricevuto (o il relativo valore normale) e il costo o valore di acquisto della cripto-attività utilizzata per l’operazione.
Pertanto, l’utilizzo di cripto-attività per finalità di pagamento è assimilato a una cessione a titolo oneroso, con effetti rilevanti ai fini dell’imposizione sul reddito.
Il MEF ha inoltre confermato che è attualmente in fase istruttoria un documento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, che fornirà chiarimenti specifici su questi aspetti, nel quadro delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 23-29).
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