Credito Iva trimestrale, modello Iva TR aggiornato

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Credito Iva trimestrale, modello Iva TR aggiornato

Entro il prossimo 2 maggio 2023, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2022 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Anche quest’anno trovano spazio alcune novità nel modello. Lo scorso 14 marzo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. La nuova versione del modello Iva TR è utilizzabile a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, il modello “precedente” potrà essere utilizzato fino al 2 maggio 2023. Gli “aggiornamenti” hanno riguardato, in particolare:

  • l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, che viene interamente sostituita;
  • i quadri TA e TB che sono stati modificati per tener conto della “riduzione” delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle percentuali previste sino al 2022;
  • il cambiamento nella descrizione del codice “3” riportato nella “Tabella generale dei codici di carica” che diventa “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”. In applicazione del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14/2019), infatti, la disciplina del fallimento è sostituita, per le procedure aperte dal 15 luglio 2022, dalla disciplina della “liquidazione giudiziale”.

Il modello TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione del modello valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.

Si rammenta, poi, che il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.  

Da ultimo, si evidenzia che è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in caso di soggetti ISA che, con riferimento al periodo di imposta 2021, hanno ottenuto un indice di affidabilità almeno pari a 8 oppure almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

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