Credito Iva, trasferimento alla beneficiaria solo se prima chiesto a rimborso

Pubblicato il



Credito Iva, trasferimento alla beneficiaria solo se prima chiesto a rimborso

Ancora un caso di operazione straordinaria oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, l’Amministrazione si esprime in merito al trasferimento del credito Iva dalla conferente alla beneficiaria, in caso di operazione straordinaria.

Un contribuente, volendo porre in essere, entro il 31 dicembre 2019, un conferimento di ramo d'azienda nei confronti di una società di nuova costituzione, chiede all’Agenzia se, in base al principio di successione insito nell'operazione straordinaria, potrà trasferire alla conferitaria il credito Iva annuale del 2018 e i crediti maturati e maturandi fino alla data del conferimento, senza dover attivare la procedura di formale cessione dei crediti Iva ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del dl n. 70/1988.

L’Agenzia scioglie il dubbio nella risposta ad interpello n. 402 del 9 ottobre 2019.

In tale documento di prassi, ricorda che già nella risoluzione n. 417/E del 31 ottobre 2008 è stato chiarito che, in presenza di conferimento o cessione d'azienda, è possibile trasferire non solo il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche quello maturato dall'inizio dell'anno in cui è avvenuta l'operazione di cessione fino alla data in cui quest'ultima produce effetti, senza che sia necessario osservare la procedura formale di cessione dei crediti Iva.

Ai fini Iva, infatti, nell'ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione.

Di conseguenza, la conferente perde la legittimazione in ordine al credito Iva, che entra nella piena disponibilità della conferitaria. Tuttavia, qualora l'evento non comporti l'estinzione del dante causa, per esempio in caso di cessione o conferimento di ramo d'azienda, il suddetto principio si applica solo se il dante causa, anteriormente all'operazione straordinaria, abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata dall'azienda o dal ramo d'azienda trasferiti, come chiarito con la risoluzione n. 183/1995.

La gestione con contabilità separata consente, infatti, di individuare chiaramente i dati contabili afferenti all'azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria.

Fatte tali premesse, l’Agenzia conclude asserendo che: "considerato che nel caso di specie il cd. ramo d'azienda oggetto di futuro conferimento non risulta che sia stato gestito con contabilità separata, l'eccedenza a credito IVA del periodo d'imposta 2018 e quelle trimestrali maturate nel corso del 2019 possono essere cedute solo se chieste preventivamente a rimborso, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70 del 1988”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito