Credito IVA compensabile post domanda di concordato preventivo
Pubblicato il 09 novembre 2020
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Sì alla compensazione del credito IVA maturato dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.
Inoltre, la compensazione:
- può avvenire con debiti fiscali e contributivi che sono anch’essi maturati successivamente alla data del deposito della domanda;
- non è inibita dalla presenza di debiti tributari e relativi accessori dichiarati e non versati iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima.
Queste le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 536 del 6 novembre 2020.
L’istante aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria se fosse possibile compensare un credito emergente dalla dichiarazione IVA, recante il visto di conformità, maturato successivamente al deposito della domanda di concordato, con debiti fiscali e contributivi maturati anch'essi successivamente, pur in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, maturati prima del deposito della predetta domanda.
L’Agenzia nel rispondere all’istanza rinvia sia alla giurisprudenza di legittimità sia a quanto dalla stessa precisato dalla circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, nella quale si afferma che: "la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa."
Tale documento di prassi, inoltre, richiamando quanto già espresso nella risoluzione 12 agosto 2002 n. 279, esclude "la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione".
Inoltre, non rappresenta un ostacolo alla compensazione, la previsione di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010, che vieta la compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Ne deriva – secondo l’Agenzia – che nel caso di specie la compensazione del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo è consentita con debiti erariali che siano anch’essi maturati successivamente, trattandosi di crediti e debiti che sarebbero riconducibili a soggetti distinti, in quanto maturati prima e dopo la domanda di concordato.
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