Credito Iva anche se l'attività non è avviata per la crisi

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Con la sentenza n. 27198, depositata il 4 dicembre 2013, la Corte di Cassazione riconosce la legittimità della detrazione Iva per beni o servizi acquistati in vista dell'avviamento di un'attività, non messa in opera a causa della crisi finanziaria.

Il caso riguarda la contestazione del Fisco verso un credito Iva vantato da una società per l'acquisto di un immobile, effettuato da due società poi incorporate, destinato ad una nuova attività che però non era stata mai avviata poiché la crisi finanziaria non ne aveva consentito l'operatività. L'Amministrazione ricorreva in Cassazione dopo che la Ctr aveva accolto le motivazioni del contribuente.

I giudici della Corte, richiamando anche precedenti orientamenti, respingono il ricorso e, nel sottolineare come sia onere degli Uffici dimostrare che l'operazione presenti pratiche illecite quali operazioni inesistenti o acquisto di un bene non inerente all'attività di impresa, evidenziano nelle motivazioni che in presenza di documentate spese di investimento, anche in assenza di operazioni attive, non si può escludere che “una società intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta ad una stasi da una temporanea crisi finanziaria o da fluttuazioni del mercato”.
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