Credito d'imposta Zes unica esteso al 2025. Codice tributo per l’agricoltura

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Credito d'imposta Zes unica esteso al 2025. Codice tributo per l’agricoltura

Tra le innovazioni introdotte con la legge di bilancio 2025, è inclusa anche la proroga fino al 2025 del beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica (Zona economica speciale unica), applicabile alle attività svolte dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Per l'anno 2025, secondo quanto stabilito dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, il tetto di spesa ammonta a 2,2 miliardi di euro.

Con risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, è stato attivato dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta sugli investimenti nella Zes unica effettuati dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis, Decreto Legge n. 124/2023).

Zes unica, cosa prevede

Si ricorda che il credito d’imposta Zes, stabilito dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 124/2023, offre un incentivo alle aziende che hanno investito in nuovi beni strumentali collocati in strutture produttive nelle aree agevolate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e nelle aree agevolate della regione Abruzzo (sotto la deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del medesimo trattato), come definite nella Carta degli aiuti regionali 2022-2027.

La regolamentazione specifica che gli investimenti ammissibili a benefici includono l'acquisto o il leasing finanziario di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive esistenti o da implementare nel territorio, nonché l'acquisto di terreni e l'acquisizione, costruzione o espansione di immobili funzionali agli investimenti.

Tali operazioni devono conformarsi alle direttive europee sui sussidi statali applicabili ai settori agricolo, forestale, delle zone rurali e della pesca. Il costo dei terreni e degli immobili non deve eccedere il 50% del totale dell'investimento agevolato. Inoltre, i progetti di investimento che non raggiungono la soglia minima di 50.000 euro non sono qualificabili per le agevolazioni.

Per le spese agevolabili, la legislazione dettaglia gli obblighi precisi per le imprese coinvolte, in termini di comunicazioni da inoltrare all'Amministrazione fiscale. I dettagli attuativi di tali obblighi saranno determinati tramite un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Zes unica nella legge di bilancio 2025

Con l’approvazione della legge di bilancio n. 207/2024, viene inoltre esteso anche al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (beneficio previsto dall’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023). Per il 2025, in riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, il legislatore ha previsto un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

In particolare, Il comma 485 dell'articolo 1 ha prorogato fino al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zes unica. Questo intervento modifica l'articolo 16 del Dl n. 124/2023 (convertito in legge n. 162/2023), che aveva originariamente istituito questa agevolazione per il 2024, nell'ambito delle politiche per stimolare l'economia nelle regioni meridionali del Paese citate nel decreto.

Vale la pena ricordare che questo incentivo, conforme alla legislazione europea sugli aiuti di Stato, è destinato alle imprese che acquistano beni strumentali per strutture produttive situate nelle aree supportate delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

La regolamentazione del credito d'imposta è stata poi aggiornata dall'articolo 1 del decreto Omnibus (Dl n. 113 del 2024, convertito in legge n. 143 del 2024), che ha dettagliato ulteriormente le condizioni per l'ottenimento del beneficio.

NOTA BENE: E’ stato introdotto l'obbligo per gli operatori economici di inviare una comunicazione supplementare che certifica la realizzazione degli investimenti previsti per non perdere il diritto all'agevolazione.

Per l'anno 2025, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 485, il credito d'imposta per la Zes unica si basa sugli acquisti di beni o sugli investimenti immobiliari effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025. Riguardo alla copertura finanziaria, che include anche i fondi dall'agevolazione "Decontribuzione Sud" per l'occupazione nelle aree svantaggiate delineata dalla legge n. 178/2020, il limite massimo di spesa per ciascun investimento rimane, come nel 2024, di 100 milioni di euro. Il totale delle risorse disponibili è stato fissato a 2,2 miliardi di euro.

Novità comunicazioni per Zes unica

Relativamente alle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate, il comma 486 dell’articolo 1, L. n. 207/2024, specifica che, per beneficiare del credito d’imposta, gli operatori economici dovranno segnalare, tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, le spese ammissibili già effettuate e quelle previste.

In seguito, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, sarà necessario inviare una comunicazione integrativa che confermi la realizzazione (entro il 15 novembre 2025) degli investimenti descritti nella comunicazione iniziale, altrimenti si perderà il diritto al beneficio.

Nella comunicazione integrativa, gli interessati dovranno specificare l'ammontare del credito d’imposta accumulato dagli investimenti concretamente realizzati, includendo le fatture elettroniche pertinenti e i dettagli della certificazione (fornita dal revisore legale incaricato) che attesta la reale effettuazione delle spese qualificabili, le quali devono essere coerenti con i registri contabili. Inoltre, il totale degli investimenti realizzati non deve eccedere la cifra dichiarata nella comunicazione iniziale inviata all'ente fiscale.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornirà i modelli da utilizzare per queste comunicazioni e definirà le relative modalità di trasmissione telematica degli stessi moduli.

Ammontare massimo del credito

Per assicurare il rispetto del limite di spesa per il 2025, fissato a 2,2 miliardi di euro, la normativa stabilisce che il massimo credito d’imposta accessibile per ciascun beneficiario corrisponderà all’importo riportato nella comunicazione integrativa, aumentato di un coefficiente percentuale.

Questo coefficiente, come indicato dal comma 488 dell’articolo 1, verrà definito tramite un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tale percentuale si determina calcolando il rapporto tra il limite di spesa e la somma totale dei crediti d’imposta menzionati nella suddetta comunicazione integrativa.

Inoltre, detto provvedimento deve includere l'elenco delle comunicazioni pervenute entro i termini stabiliti, la natura degli investimenti completati entro il 15 novembre 2025 e il totale del credito d'imposta richiesto complessivamente.

Queste informazioni dovrebbero essere fornite dettagliatamente per ogni regione all'interno della Zona economica speciale del Mezzogiorno, e devono distinguere tra le varie categorie di imprese (micro, piccole, medie e grandi) come definito nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Qualora il credito d'imposta determinato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sia inferiore al massimo concedibile, il comma 490 prevede che il Mimit e le regioni all'interno della Zes unica debbano informare, tramite una comunicazione da inviare entro il 15 gennaio 2026 al dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri, la disponibilità di ulteriori incentivi per gli stessi investimenti attraverso le risorse dei programmi di coesione europea per il ciclo 2021-2027 di cui sono titolari.

Zes unica e cumulabilità

La stessa legge di bilancio 2025 prevede che l’agevolazione in parola possa essere combinata con gli aiuti de minimis e altri sussidi statali relativi agli stessi costi ammissibili al beneficio, purché questa combinazione non ecceda l'intensità o l'ammontare massimo di aiuto permessi dalle corrispondenti normative europee applicabili.

Zes unica agricoltura 2025

Anche per il 2025 è stata prorogata la possibilità di accedere al credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zes unica, specificatamente per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura (commi da 544 a 546 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025).

In dettaglio, la normativa richiede che per l'anno 2025, al fine di beneficiare del credito d'imposta, gli interessati debbano notificare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, le spese ammissibili già sostenute e quelle previste fino al 15 novembre 2025.

Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati devono anche comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Zes unica agricoltura, codice tributo

Come anticipato, con la risoluzione del 24 gennaio 2025 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice tributo per l'utilizzo del bonus per gli investimenti nella ZES Unica effettuati dalle aziende operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del DL 124/2023).

Le procedure per l'applicazione del credito d'imposta sono state stabilite con un decreto del 18 settembre 2024, emesso dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in accordo con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente gli investimenti nei settori della produzione primaria agricola, della silvicoltura, nonché della pesca e acquacoltura.

Nello specifico, va detto che il vantaggio può essere sfruttato solo per mezzo della compensazione, effettuando l'invio del modello F24 esclusivamente tramite i canali digitali forniti dall’Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione fiscale sottolinea che, in assenza di questa procedura, il pagamento non sarà considerato valido. Le modalità di utilizzo del credito d'imposta e il relativo modello sono stati definiti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 18 novembre 2024.

Ora, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • 7035denominato “credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124

Istruzioni per la compilazione dell’F24

Durante la compilazione del modello F24, il codice tributo menzionato deve essere inserito nella sezione "Erario" della colonna "importi a credito compensati", o, qualora il contribuente debba effettuare un versamento, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui i costi sono stati sostenuti, usando il formato “AAAA”.

L'Agenzia delle Entrate, durante la valutazione dei modelli F24 inviati dai contribuenti, controlla che l'importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda il limite massimo ammissibile, basandosi sui dati forniti nelle comunicazioni inviate all'Agenzia e sulla percentuale indicata in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, altrimenti il modello F24 verrà scartato.

Ogni beneficiario ha la possibilità di consultare l'ammontare dell'agevolazione che può utilizzare in compensazione attraverso il proprio cassetto fiscale, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

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