Credito d’imposta personale delle navi. Beneficiari ante 2017

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Credito d’imposta personale delle navi. Beneficiari ante 2017

La fruizione del credito d’imposta per le imprese armatrici per il personale imbarcato spetta solo a residenti e non residenti con stabile organizzazione che esercitano in Italia un’attività produttiva ai fini Irpef od Ires. Questo prima della legge europea del 2017.

Credito d'imposta personale imbarcato sulle navi. Soggetti ammessi

La precisazione viene resa dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 15 del 2 marzo 2021 su istanza di un’impresa armatrice che esercita l’attività produttiva mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel “registro internazionale”.

Nello specifico, ci si riferisce alla spettanza di detto credito per i periodi d’imposta precedenti alla modifica introdotta dall’articolo 10, comma 1, della Legge europea per il 2017.

Infatti, tale norma ha esteso l’agevolazione fiscale, prima limitata alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII), anche a soggetti residenti e soggetti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La modifica è stata introdotta per chiudere il caso sollevato dalla Ue sulla incompatibilità della norma con i principi del diritto unionale riguardanti libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Inizialmente, si richiedeva l’esercizio di un’attività produttiva di reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, reddito che concorreva in quello complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

A beneficiare erano coloro che producevano reddito soggetto a imposizione in Italia.

Esclusi, invece, i non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in quanto non compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della norma; per questi non si applica l’articolo 23 del Tuir, per il quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i “redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.

Visto quanto sopra, il credito d’imposta per il personale imbarcato non può essere applicato, per i periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della legge europea 2017, alle imprese armatrici non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia, in quanto prive di un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile a Irpef o Ires.

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