Credito d’imposta da trasformazione attività per imposte anticipate, sì alla compensazione
Pubblicato il 12 gennaio 2021
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate. Nello specifico, nella risposta ad interpello n. 35/E/2021, l’Agenzia si sofferma su tre aspetti inerenti la trasformazione delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in crediti d'imposta, di cui all'articolo 44-bis del Dl n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal Decreto Agosto (Dl n. 104/2020).
Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta, normativa
E’ stato il Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) a riconoscere ad alcuni soggetti, al verificarsi di determinate condizioni, un incentivo fiscale, sotto forma di credito di imposta, connesso e commisurato alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di propri debitori inadempienti.
L’articolo 44-bis del suddetto decreto, con le successive modifiche, dispone, infatti, che se una società cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti:
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perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
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importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.
Lo stesso articolo dispone, poi, che:
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la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti;
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a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente si sterilizzano i reversal delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta relativi ai predetti componenti;
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a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione i crediti possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, oppure possono essere ceduti o possono essere chiesti a rimborso.
La finalità della norma è quella di incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica.
Crediti d’imposta DTA, compensazione in F24 anche senza esercizio dell’opzione
Alla luce del richiamato disposto normativo, l’Agenzia - nella risposta ad interpello n. 35/2021 - puntualizza che: il credito di imposta DTA può essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione cui l’agevolazione è subordinata o del versamento del relativo canone.
Al quesito se i crediti deteriorati debbano essere necessariamente ceduti a soggetti iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario oppure se i crediti deteriorati possano essere ceduti ad operatori non finanziari, l’Agenzia ritiene che - fermo restando che la disciplina in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto – i suddetti crediti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal TUB.
Infine, si ribadisce che ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA si deve utilizzare il codice tributo "6834", come ricordato nella risoluzione n. 71/E del 18 novembre 2020. Tale codice è stato istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011 e, poi, di recente ridenominato “Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
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