Credito d’imposta 4.0, niente bonus per beni noleggiati
Pubblicato il 22 maggio 2024
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La risposta n. 109 del 21 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla non applicabilità del bonus per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 in caso di noleggio dei beni strumentali.
NOTA BENE: Il Bonus 4.0 rappresenta un'importante agevolazione fiscale per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, finalizzata a incentivare l'innovazione tecnologica e la crescita industriale. Il credito d'imposta associato a questi investimenti offre un vantaggio significativo per le aziende che desiderano rinnovare le loro attrezzature e migliorare l'efficienza operativa.
Di seguito, prima di analizzare l’istanza sollevata da una società e vedere quali sono stati le recenti precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sugli investimenti in beni strumentali e i requisiti di novità necessari per beneficiare del bonus, ricordiamo in cosa consiste il credito d’imposta in oggetto previsto dall'articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020.
Che cos'è il Bonus 4.0?
Il Bonus 4.0 è un'agevolazione fiscale pensata per incentivare le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, con l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica e migliorare la competitività industriale.
Introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), questo bonus permette alle aziende di beneficiare di un credito d'imposta che può essere utilizzato per ridurre le imposte dovute. Il credito d'imposta è calcolato in base all'importo investito in beni strumentali nuovi e consente alle imprese di recuperare una parte significativa delle spese sostenute.
Questa agevolazione è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro dimensione e settore di appartenenza, purché rispettino i requisiti di novità dei beni strumentali acquistati.
Il caso: acquisto impianto precedentemente noleggiato
Una società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se possa fruire del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di un impianto, precedentemente utilizzato in base a un contratto di noleggio senza soluzione di continuità, della durata di 18 mesi.
NOTA BENE: Il contratto di noleggio non prevedeva la facoltà di riscatto finale del bene, ma solo l'importo per il suo smantellamento e trasporto.
La società vuole sapere se tali condizioni impediscano di qualificare il bene come nuovo e, quindi, di beneficiare dell'agevolazione fiscale in oggetto.
Bonus 4.0, necessario il requisito della novità dei beni
Con la risposta ad interpello n. 109 del 21 maggio 20024, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla non applicabilità del Bonus 4.0 in alcuni casi specifici.
In particolare, con riferimento al caso di specie, specifica che una società non può beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di un impianto se questo è stato precedentemente utilizzato in base a un contratto di noleggio. Tale chiarimento è cruciale per comprendere i requisiti di novità dei beni necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l'agevolazione non spetta per i beni strumentali che sono già stati utilizzati, anche se solo temporaneamente. Il contratto di noleggio in questione, durato 18 mesi, non contemplava la facoltà di riscatto finale del bene, ma includeva solo l'importo da versare per lo smantellamento e il trasporto del bene al termine del noleggio. Questa condizione implica che il bene debba essere restituito, e non acquistato, al termine del contratto.
Pertanto, ribadisce l’Amministrazione fiscale che per beneficiare del credito d'imposta associato al Bonus 4.0, è imprescindibile che i beni strumentali siano nuovi e non precedentemente utilizzati. Questo criterio di novità è fondamentale per assicurare che l'agevolazione fiscale sia applicata correttamente e che gli investimenti in beni strumentali portino effettivi benefici tecnologici e produttivi alle imprese.
Noleggio di beni strumentali, esclusione dell'agevolazione
Nel contesto del Bonus 4.0, il noleggio di beni strumentali rappresenta una situazione particolare che esclude la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale.
Nella risposta n. 109/2024, infatti, si richiamano alcuni precedenti documenti di prassi agenziale con i quali era stato sottolineato che:
- i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio (circolare n. 4/E/2017);
- relativamente al Credito d'imposta 4.0, i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari e per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore (circolare n. 9/E/2021);
- risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai soggetti locatari in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa (risposta n. 41/E/2023).
Le suddette chiarificazioni portano a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare dell'agevolazione. Dal punto di vista normativo, è importante sottolineare che il Credito d'imposta 4.0 è destinato a specifiche tipologie di beni, che devono essere caratterizzati dai requisiti di strumentalità e novità.
Alla luce di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 109 del 21 maggio 2024, sottolinea che i beni strumentali che sono stati oggetto di un contratto di noleggio non possono essere considerati nuovi al momento dell'acquisto, venendo meno, così, uno dei requisiti fondamentali per ottenere il credito d'imposta.
I contratti di noleggio di beni strumentali spesso prevedono l'utilizzo temporaneo del bene per un determinato periodo senza che vi sia una clausola di riscatto finale.
Nel caso specifico esaminato, il contratto di noleggio durava 18 mesi e non includeva la possibilità di acquistare il bene al termine del contratto, ma solo le condizioni per il suo smantellamento e trasporto.
NOTA BENE: Questo significa che il bene doveva essere restituito e non acquistato, mantenendo quindi la sua natura di bene usato.
Di conseguenza, alla luce di queste considerazioni, le Entrate non concordano con l'interpretazione proposta dalla società istante, ritenendo che questa non possa beneficiare del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'impianto, poiché il suo utilizzo precedente, basato su un contratto di noleggio, implica che l'impianto debba essere considerato un bene già utilizzato.
Pertanto, nel caso in esame, viene meno il requisito fondamentale della novità del bene oggetto d'investimento: l’utilizzo precedente, infatti, compromettendo il requisito di novità dei beni, rende inapplicabile il bonus 4.0.
Di conseguenza, le imprese devono essere consapevoli che l'utilizzo di beni strumentali tramite noleggio, senza soluzione di continuità e senza clausola di riscatto, impedisce di beneficiare del credito d'imposta previsto dal Bonus 4.0, limitando così le possibilità di agevolazione fiscale per tali investimenti.
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