Bonus investimenti in beni strumentali nuovi, ridenominato il codice tributo
Pubblicato il 27 luglio 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo per fruire del tax credit riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
La Legge di bilancio 2021, infatti, riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate (articolo 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Tale agevolazione fiscale e stata, poi, estesa con nuove regole anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio di quest’anno (articolo 1, comma 1057-bis, Legge 178/2020) e ritoccata da ultimo dall’articolo 10 del Decreto legge n. 4/2022.
A tal fine, l’Amministrazione finanziaria, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ha ridenominato il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021.
Nella risoluzione n. 45 del 26 luglio 2023, pertanto, ha riportato il seguente codice con nuova denominazione:
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Nel modello, il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione dei beni, nel formato “AAAA”.
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