Credito di imposta riferito al primo acquisto frazionabile e utilizzabile anche sul secondo trasferimento

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La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 171/10/13, ha accolto il ricorso presentato da due coniugi contro la cartella di pagamento che era stata loro notificata dal parte dell'amministrazione finanziaria a seguito del frazionamento di un credito di imposta.

I due contribuenti, ossia, nell'ambito di un'operazione di vendita e poi riacquisto della prima casa, avevano attribuito il credito d'imposta relativo agli importi versati sul primo trasferimento anche sul nuovo acquisto e, altresì, nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tale detrazione non era stata ritenuta legittima da parte del Fisco sull'assunto che il credito d'imposta non poteva essere frazionato bensì solamente utilizzato con riferimento ad una unica imposta.

La Ctp, tuttavia, ha ritenuto corretta la condotta posta in essere dalla coppia di contribuenti affermando la frazionabilità del credito e la sua contestuale utilizzazione in diminuzione di più imposte attraverso un'interpretazione letterale della norma di riferimento, l'articolo 7, comma 2 della legge n. 448/1998.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 12 – Prima casa, credito frazionabile

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