Crediti Iva, la chance cessione
Pubblicato il 13 ottobre 2006
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A seguito della decisione della Corte di Giustizia europea che ha condannato l’Italia a restituire l’Iva sulle autovetture, l’attenzione si sposta ora sui contribuenti che si misurano con le conseguenze della suddetta sentenza. Tuttavia, se da una parte non si può negare a coloro i quali spetta il rimborso di vedersi riconosciuto il diritto il prima possibile, dall’altra parte si deve anche tener conto dei risvolti che tale fatto può avere sui conti pubblici. Una soluzione in grado di soddisfare il diritto al rimborso in una situazione difficile per l’Erario potrebbe consistere nella cessione del relativo credito. La cessione di un credito tributario deve ritenersi un istituto giuridico generalmente ammesso indipendentemente da specifiche norme che la permettano, a meno di esclusioni normative esplicite. In materia di cessione dei crediti, però, l’amministrazione finanziaria ha escluso l’opponibilità nei propri confronti della cessione del credito Iva emergente dalla richiesta di rimborso infrannuale. Cioè, partendo dalla circostanza per cui in caso di cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale il cessionario è solidamente responsabile con il cedente per le somme indebitamente rimborsate, il Fisco ha fatto discendere che, al di fuori di quello emergente dalla dichiarazione annuale, nessun altro credito Iva chiesto a rimborso sarebbe suscettibile di cessione validamente opponibile nei confronti del debitore ceduto. Da qui la necessità che l’opponibilità della cessione del credito Iva sulle autovetture, seppur aderente ai fondamentali canoni interpretativi, venga avallata dall’amministrazione finanziaria.
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