Crediti gas e carburanti: codici tributo per i cessionari
Pubblicato il 11 ottobre 2022
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A seguito dei forti aumenti dei prezzi relativi all’energia elettrica, al gas naturale e al carburante, che si riverberano sulle imprese, lo Stato ha introdotto degli aiuti nella forma di crediti d’imposta.
Nello specifico si tratta dei bonus:
- per imprese esercenti l’attività della pesca, per il secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022);
- per imprese energivore, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022);
- per imprese a forte consumo di gas naturale, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022);
- per imprese non energivore, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022);
- per imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022);
- per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).
Utilizzo da parte dei beneficiari originari
I beneficiari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con F24 oppure cederli solo per intero a soggetti terzi.
Per l’utilizzo in compensazione i codici istituiti da precedenti risoluzioni sono i seguenti:
- 6967 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Ris. n. 48/2022);
- 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 50 (Ris. n. 49/2022);
- 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Ris. n. 49/2022);
- 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Ris. n. 49/2022);
- 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Ris. n. 49/2022);
- 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Ris. n. 49/2022).
Con il recente provvedimento agenziale 376961 del 6 ottobre 2022 sono state rese applicabili le disposizioni del provvedimento del 30 giugno 2022, prot. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli
oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Utilizzo da parte dei cessionari
La risoluzione 59/E/2022 rende noti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24:
- 7727 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- 7728 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- 7729 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- 7730 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- 7731 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- 7732 – “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Nell’F24 le sequenze vanno indicate nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; invece, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, occorre riempire la colonna “importi a debito versati”.
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