Crediti energivori. Utilizzo in compensazione per pagamento degli acconti Ires
Pubblicato il 11 gennaio 2023
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Una società che riveste il ruolo di consolidante pone un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante l’utilizzo dei crediti di imposta per imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, DL n. 115/2022): è possibile utilizzare il versamento degli acconti dell'Ires su base previsionale anche laddove si presuma un aumento anziché una riduzione delle imposte dovute per l'esercizio e, conseguentemente, sfruttare il credito d'imposta che rimarrebbe inutilizzato?
Credito d'imposta per imprese energivore: criteri di utilizzo
Con risposta n. 8 del 10 gennaio 2023 l’Amministrazione fiscale, in prima battuta, ricorda che per le imprese a forte consumo di energia elettrica – al fine di contrastare il forte rialzo dei costi nel settore – i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è stato riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Tale bonus, inoltre:
- è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
- non è soggetto ai limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni (può, quindi, superare i due milioni di euro);
- è fruibile entro il 30 giugno 2023 purchè venga inviata entro il 16 marzo 2023 una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguardante l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;
- qualora non utilizzato entro il 30 giugno 2023, non dà luogo a rimborso, sia diretto (ossia del residuo non speso), sia indiretto (i.e. del versamento d'imposta, risultato poi eccedente rispetto al dovuto, effettuato tramite utilizzo in compensazione del credito stesso).
Crediti energetici per compensare acconti Ires
Dunque, dal quadro presentato, i crediti energetici possono essere utilizzati per il versamento di acconti e saldi d'imposta. In relazione a ciò, la determinazione di tali somme può avvenire, è noto, con metodo storico (sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi) o con metodo previsionale (quando si presume di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente).
Generalmente, tale ultimo metodo comporta la riduzione o l’assenza dell'acconto, anche se può esporre il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto.
Secondo l’Agenzia, anche se nella normalità dei casi la determinazione con il metodo previsionale risulti inferiore a quella con il metodo storico, non vi è norma che escluda l'ipotesi contraria; pertanto, nulla vieta il ricorso al versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
In conclusione: è ammesso versare un acconto Ires più alto di quello che sarebbe dovuto con il metodo storico al fine di compensare crediti di imposta da bonus energetici che, data l’imminente scadenza, non sarebbero utilizzabili.
ATTENZIONE: Tuttavia, il versamento dell’acconto, se eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà mai consentire il rimborso della relativa imposta o il suo trascinamento che dia luogo all’utilizzo del credito dopo il 30 giugno 2023.
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