Crediti edilizi non utilizzati. Vanno comunicati alle Entrate?

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Crediti edilizi non utilizzati. Vanno comunicati alle Entrate?

Superbonus, non solo la proroga al 31 dicembre 2023 del 110% per villette e unifamiliari se è stato completato il 30 per cento dei lavori al 30 settembre 2022, ma anche la previsione di una nuova comunicazione nel caso di crediti del Superbonus non utilizzabili per cause diverse dalla decorrenza dei termini di fruizione nel decreto Omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023.

Tale obbligo sembra incidere nel caso di cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi nel momento in cui il credito rimane fermo (c.d. credito incagliato).

In attesa che venga pubblicato ufficialmente in Gazzetta il decreto legge approvato il 7 agosto, si analizzano i profili del nuovo onere.

Decreto Omnibus e crediti Superbonus non utilizzati

L’obbligo comunicativo ricadrebbe sul cessionario che non ha utilizzato il credito per un motivo che non sia la scadenza dei termini per l’impiego in compensazione.

Dovrebbero rientrare nell’obbligo:

  • i crediti non utilizzabili per esaurimento dei plafond fiscali dell’ultimo cessionario,
  • quelli oggetto di sequestro impeditivo da parte delle autorità competenti,
  • quelli bloccati da errori nella comunicazione di opzione.

Per quanto riguarda le tipologie di crediti edilizi ammessi, si tratta di tutti quelli per i quali si può optare per la cessione dei crediti anziché la detrazione (tutti gli interventi edilizi e antisismici, bonus facciate, efficienza energetica, impianti fotovoltaici, bonus barriere architettoniche). Ma per maggiore certezza, è necessario attendere il testo che verrà pubblicato.

Comunicazione alle Entrate dell’evento che ha fermato il credito  

Dunque, l’ultimo cessionario sarà tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti rimasti inutilizzati quando la causa non è il decorso del termine per la fruizione.

La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall’evento che ha reso quei crediti inutilizzabili.

Prevista la sanzione pari a 100 euro in caso di inadempimento.

In ogni modo, l’entrata in vigore dell’obbligo sembra fissato dal 60° giorno dalla pubblicazione del decreto legge in G.U. e un provvedimento agenziale dovrà fissare le modalità attuative.

Pertanto, ci si attende che l’atto specifichi come saranno individuati gli ultimi cessionari, le casistiche oggetto della comunicazione, il momento in cui è sorto l'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

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