Crediti del professionista da accordo di ristrutturazione, in prededuzione
Pubblicato il 26 gennaio 2018
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Nella successiva procedura di fallimento
La Suprema corte ha accolto il ricorso avanzato da due avvocati contro la decisione con cui il tribunale aveva respinto la loro domanda di ammissione al passivo fallimentare di una Spa, in prededuzione, in considerazione delle prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, promosso prima del fallimento.
I giudici di merito avevano escluso la prededuzione sulla base della considerazione che l’accordo di ristrutturazione, anche se omologato, non aveva arrecato un’effettiva utilità alla massa dei creditori, attesa la successiva dichiarazione di fallimento.
Cassazione: sulle garanzie, accordo di ristrutturazione come concordato preventivo
Con sentenza n. 1896 del 25 gennaio 2018, la Cassazione ha dato ragione ai due legali riconoscendo, in primo luogo, che l’accordo di ristrutturazione appartiene anch’esso agli istituti di diritto concorsuale, rientrando, quindi, tra le procedure concorsuali.
Rispetto all’esclusa prededuzione, i giudici di legittimità hanno ricordato un principio già affermato dalla Corte di legittimità in relazione ad un concordato preventivo, da ritenere estensibile anche all’ipotesi di accordo di ristrutturazione.
Così, è stato ribadito che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda (di concordato preventivo o, quindi, di ristrutturazione) rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento.
In detto contesto, non deve essere nemmeno accertato che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa dei creditori in ragione dei risultati raggiunti.
Avutasi l’omologazione dell’accordo, infatti, non è necessario poi verificare la definitiva tenuta del risultato delle prestazioni.
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