Crediti annuali Iva, prescrivibili in dieci e non in due anni

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La Sesta sezione civile, tributaria, della Corte di Cassazione, esprimendosi sul ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione presa da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che aveva considerato decisiva la presentazione del modello VR e, dunque, considerato decaduto il diritto al rimborso Iva dopo due anni di tempo, accoglie le motivazioni del contribuente, sancendo quanto segue (ricorso 5683/2014).

La decisione della Ctr, a cui si era rivolto l'ufficio dopo l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso il precedente diniego da parte del Fisco, non ha tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sui rimborsi Iva, alla luce della corretta compilazione del quadro RX e del fatto che il credito annuale Iva ha prescrizione decennale, perchè – secondo la precedente sentenza 20678/2014 - “l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso”.

Pertanto, conclude ora la nuova pronuncia di legittimità, per richiedere il rimborso annuale Iva è necessario compilare correttamente il quadro RX del modello Unico e accettare che lo stesso abbia prescrizione decennale e non più biennale.

È in torto, dunque, l'ufficio che nega i rimborsi sulla base del principio che la loro decadenza sia biennale, costringendo i contribuenti ad arrivare ancora in Cassazione e impegnare quest'ultima a dirimere liti temerarie, che per certo si concludono con sentenze favorevoli per il contribuente.
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