RITA. COVIP invita le forme pensionistiche a correggere le anomalie
Pubblicato il 24 luglio 2018
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La COVIP, con circolare n. 4216 del 12 luglio 2018, ha richiamato l’attenzione di tutte le forme pensionistiche in merito alle principali criticità riscontrate nella verifica degli adeguamenti statutari e regolamentari dei fondi interessati dall’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
Innanzitutto viene evidenziato che i fondi pensione sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni normative in questione anche in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento interno, per cui le forme in operatività che ancora non avessero provveduto, ivi comprese quelle chiuse al collocamento, dovranno adeguare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 luglio 2018, il proprio statuto/regolamento e l’eventuale ulteriore documentazione informativa prevista.
Criticità
Per quanto concerne la descrizione della RITA la Commissione ha sottolineato come in diversi casi i fondi pensione, pur avendo provveduto all’adeguamento del testo di statuto/regolamento, non hanno riportato nella Nota informativa le informazioni relative alla rendita integrativa temporanea anticipata.
In altri casi è stato inoltre riscontrato che il Documento sul regime fiscale delle forme pensionistiche non è stato aggiornato con informazioni relative al prelievo fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di RITA.
Ancora, è stata riscontrata la mancata indicazione, nell’ambito della Nota informativa, del comparto più prudente individuato dal Fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento.
Con riferimento alle spese previste per l’erogazione della RITA, sono stati riscontrati casi in cui i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in cifra fissa.
Alcune forme pensionistiche di tipo negoziale hanno, inoltre, introdotto nell’ambito della Nota informativa, gli importi previsti per le voci di costo, senza aver specificato in ambito statutario la tipologia di spesa introdotta (una tantum, per ciascuna rata di rendita, ecc.).
In altri casi, alcuni PIP hanno provveduto ad inserire gli importi relativi ai costi da addebitare per l’erogazione della RITA all’interno del regolamento mentre la misura della spesa deve essere riportata nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa.
Infine, la COVIP evidenzia come alcuni casi sia stata prevista una periodicità di erogazione della RITA annuale e/o semestrale quando questa non può vere una periodicità superiore ai tre mesi.
In conclusione la circolare invita le forme pensionistiche che abbiano già provveduto all’adeguamento alle novità ad effettuare una verifica degli adempimenti operati al riguardo, alla luce di quanto sopra e correggere con tempestività le eventuali anomalie, provvedendo a trasmettere i documenti modificati in via telematica.
L’esito della verifica e gli eventuali interventi posti in essere andranno comunicati alla COVIP entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della circolare.
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