COVIP, nuovi requisiti di accesso alla RITA
Pubblicato il 12 febbraio 2018
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La COVIP, con circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle novità recate dall’art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione, ha dato indicazioni operative sulle modifiche da apportare agli Statuti ed ai Regolamenti, nonché alle Note informative ed alle Comunicazioni periodiche.
Tra le novità, si segnala la modifica della disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) in forza della quale sono mutate le condizioni che danno titolo a fruire dell’anticipo pensionistico e, in parte, anche le prestazioni erogabili in via anticipata.
Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita - giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita - sono diversi rispetto alla disciplina previgente e sono i seguenti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
o, in alternativa:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Si legge nella circolare che, diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti suddetti non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto.
- eDotto.com – Edicola del 10 gennaio 2018 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), si cambia – Schiavone
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