Copia esecutiva telematica senza diritti di copia
Pubblicato il 08 febbraio 2021
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Chiarimento, da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in merito ai diritti di copia per la predisposizione della copia esecutiva rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico.
Modalità, questa, ammessa alla luce della previsione di cui all’art. 23, comma 9-bis del Dl n. 137/2020 (Dl Ristori), ai sensi del quale la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile, può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico.
Copia esecutiva informatica, esente da diritti di copia?
Il Dipartimento, con una circolare del 4 febbraio 2021, ha risposto agli interrogativi sollevati da diversi Uffici giudiziari del territorio, mobilitatisi per sapere se la predisposizione di tale copia esecutiva sia esente o meno del versamento dei diritti di copia e/o se debbano essere versati i diritti previsti dalla tabella n. 7 di cui all’art. 268 del DPR n. 115/2002.
La questione – si legge nella nota - è stata sottoposta all'Ufficio legislativo, per una valutazione sulla debenza dei diritti di copia per il rilascio della copia esecutiva informatica, il quale ha risposto affermando, da un lato, che sulla base delle disposizioni vigenti, i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore o di altro soggetto abilitato.
Dall’altro, ha anche sottolineato che, in difetto di una specifica norma impositiva, apparirebbe complesso sostenere che le attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere sia soggetta a tributo. Si tratta di una questione che – viene comunque evidenziato - merita ulteriori approfondimenti.
Allo stato, quindi, è stato ritenuto che non sia possibile discostarsi dal parere espresso dall'Ufficio legislativo: la norma di cui all’art. 23, comma 1, del Dl n. 137/2020 troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale.
Gli uffici giudiziari dovranno, in questo arco temporale, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia.
Diversamente, le richieste di copie esecutive in formato analogico dovranno essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che potranno comunque essere pagati con modalità telematica, attraverso la piattaforma PagoPA.
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