Covid-19. Responsabilità penale dei sanitari solo per colpa grave
Pubblicato il 01 giugno 2021
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Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Contestualmente, è stato pubblicato anche il testo coordinato del predetto DL, integrato con le modifiche varate in sede di conversione.
Nel corso del passaggio in Senato, infatti, sono state apportate una serie di modificazioni ed integrazioni.
Scudo penale al personale sanitario durante il Coronavirus
Tra queste si segnala, in primo luogo, la disposizione che prevede la limitazione della responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Limitazione di responsabilità per tutti i fatti commessi durante la pandemia, non solo per i vaccini
Dopo l’ articolo 3 del Decreto legge - che, si rammenta, limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale - è stata aggiunta dal Senato, nel successivo articolo 3-bis, una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per tutti i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante la pandemia da Coronavirus.
I summenzionati delitti – si legge nel comma 1 dell’articolo - sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Il secondo comma della norma individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Nel dettaglio, i fattori di cui deve tenere conto il giudice e che possono escludere la gravità sono:
- la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;
- la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;
- il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.
La limitazione della punibilità concerne, come detto, i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi durante il Coronavirus nell'esercizio di una professione sanitaria, nel cui ambito rientrano i soggetti iscritti agli albi professionali: degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, degli psicologi.
Conversione Decreto Covid, le altre modifiche
Le ulteriori novità introdotte nel testo del Decreto legge riguardano:
- la disciplina del voto per corrispondenza per le elezioni in tempo di emergenza dei componenti del Consiglio degli avvocati (COA) e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato (articolo 7-bis);
- la modifica della norma relativa all'avvalimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di esperti in possesso di specifica competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale (articolo 10, comma 11-bis);
- il ripristino dell'accesso a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, per familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi Covid-19 (articolo 1-bis);
- taluni ritocchi all'articolo 1, comma 7 relativo alle sanzioni;
- modifiche relative alle assunzioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, per quel che riguarda il termine di applicazione della disciplina (stabilito al 31 luglio 2021, anziché 31 maggio) nonché l’ampliamento delle ipotesi in cui possono trovare applicazione le norme transitorie e speciali in materia di assunzioni, dettate dall’art. 8 del Decreto;
- ulteriori semplificazioni per le procedure dei concorsi pubblici;
- l’estensione alle Autorità amministrative indipendenti della possibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata.
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