Covid-19, Protocollo Nazionale di vaccinazione nei luoghi di lavoro
Pubblicato il 07 aprile 2021
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Nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, particolare importanza assume la vaccinazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
A tal riguardo, in data 6 aprile 2021, il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno siglato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Nel Protocollo in commento si prevede la possibilità per le aziende di organizzare le vaccinazioni direttamente nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di categoria possono manifestare la propria disponibilità ad attuare dei piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2, sui luoghi di lavoro, destinati i a lavoratori e lavoratrici che hanno manifestato il proprio consenso a ricevere la somministrazione del vaccino.
Nei piani aziendali i datori di lavoro dovranno specificare il numero di vaccini richiesti per i lavoratori interessati al fine di consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento, la programmazione e l’organizzazione delle attività di distribuzione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, nonché i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro, in alternativa alla modalità di vaccinazione diretta possono aderire all’iniziativa ricorrendo a strutture sanitarie private, in possesso dei requisiti per la vaccinazione, stipulando apposite convenzioni e con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che verrà assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 comma 1, lettera a), non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico dell’Istituto.
Nel caso di ricorso a strutture sanitarie private ovvero a strutture sanitarie Inail, il datore di lavoro o il medico competente dovranno comunicare il numero dei lavoratori interessati alla somministrazione vaccinale. Sarà cura della struttura curare tutti gli aspetti legati alla somministrazione e registrazione delle vaccinazioni.
Si specifica che, qualora la vaccinazione avvenga in orario di lavoro, il tempo impiegato per effettuare il trattamento sanitario viene equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
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