Covid-19 e responsabilità datoriale

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Covid-19 e responsabilità datoriale

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nei casi di contrazione di infezione da Coronavirus nei luoghi di lavoro è riconosciuta la tutela in materia di infortunio. Invero, ove fosse accertato che l'infezione da Covid-19 sia stata contratta nel luogo di lavoro, l'Istituto assicurerà le prestazioni economiche durante tutto il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare, con conseguente accertamento di responsabilità nei confronti del datore di lavoro circa le misure precauzionali anti-contagio adottate. 

 

Infortunio sul lavoro e causa virulenta

Come noto, l'assicurazione obbligatoria INAIL copre gli incidenti avvenuti per una "causa violenta in occasione di lavoro" dalla quale derivi la morte, l'inabilità permanente ovvero l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

In tale ambito, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore. In particolare, "l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio" (Cass. n. 9913/2016). Nell'occasione di lavoro rientrano, pertanto, tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, ancorché derivante da situazioni proprie ed ineludibili del lavoratore.  

In tal senso, come precisato nella Circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13, in ossequio al precedente indirizzo amministrativo (Circolare INAIL 23 novembre 1995, n. 74) in materia di malattie infettive e parassitarie e infortuni sul lavoro, l'aspetto assicurativo della fattispecie deve essere inquadrato nella categoria degli infortuni sul lavoro, atteso che la causa virulenta deve essere equiparata a quella violenta.

 

Presunzione semplice ed indagine medico-legale

Ai sensi del comma 2, art. 42, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nei casi di accertata infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore dovrà redigere il consueto certificato medico telematico da inviare all'INAIL, che prenderà in carico la richiesta, assicurando all'infortunato la relativa tutela.

Come rappresentato dalle condivisibili indicazioni fornite dall'Istituto, in considerazione del contesto pandemico mondiale attuale e della difficoltà di individuazione della correlazione tra l'ambiente di lavoro e la malattia/infortunio occorso al lavoratore, appare opportuno distinguere due categorie di lavoratori, anche in relazione a presunzioni, semplici o qualificate, correlate alla contrazione del Coronavirus.

Nella prima categoria, certamente esposta ad alto rischio di contagio, talché il rischio è presumibilmente riconducibile ad un'origine professionale (presunzione semplice), rientrano in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti soggetti: operatori sanitari, addetti alle vendite, lavoratori che operano in front-office, cassieri, personale non sanitario operante all'interno di ospedali, operatori del trasporto.

Nella seconda categoria, naturalmente, tutti gli altri lavoratori. In tali casi, in assenza di gravi e precisi indizi concordanti, non potendo presumere logicamente un nesso di causalità tra la contrazione del virus e l'attività lavorativa prestata, ancorché lato sensu intesa, l'accertamento medico legale seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.   

Ciò assunto, alla distinzione sopra richiamata consegue direttamente un diverso onere probatorio.

Invero, se per la prima categoria di lavoratori l'indennizzabilità dell'infortunio è strettamente correlata alla contrazione del Coronavirus con l'adibizione alle mansioni prescritte, con inversione dell'onere probatorio contrario a carico dell'Ente, per la seconda categoria, l'onere appare certamente più gravoso, ragione per cui risulterà necessario provare il momento dell'avvenuto contagio e/o i fatti o le circostanze che dimostrino o presumano che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro. 

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computabili ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio dell'andamento infortunistico di cui agli art. 19 e ss., Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

Pertanto, in analogia agli infortuni in itinere, gli eventi infortunistici de quo non rientrano nel bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono incidenti rispetto alla determinazione dei tassi medi della lavorazione.

In ragionevole controtendenza rispetto alla regolamentazione dell'infortunio in itinere, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, è considerato necessitato l'utilizzo del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro, e viceversa.

 

Responsabilità datoriale

La connessione tra infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale è, come noto, particolarmente stringente.

In particolare, l'art. 2087, Cod. Civ., impone all'imprenditore l'obbligo di porre in essere tutte le misure volte ad assicurare condizioni di lavoro che garantiscano l'integrità psico-fisica dei prestatori. In tale ambito, oltreché assicurare le misure tassativamente imposte dalla legge riferite allo specifico rischio correlato all'attività esercitata od al rischio generico assimilabile alla comune prudenza, l'imprenditore dovrà adottare ogni possibile cautela volta ad evitare un danno. Diversamente, ove "l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggerite dalla tecnica, ma concretamente individuati" l'imprenditore dovrà ritenersi automaticamente responsabile.

Senza pretesa di esaustività, con relazione all'adozione delle misure anti-contagio, il datore di lavoro dovrà:

  • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • vigilare sull'osservanza, dei singoli lavoratori, delle misure tecniche ed organizzative adottate dall'azienda in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché sull'utilizzo dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione del personale dipendente;
  • informare i lavoratori esposti al rischio di un grave e immediato pericolo circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • adempiere agli obblighi di informazione e formazione in relazione al rischio di contagio;
  • aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con l'integrazione del nuovo rischio biologico derivante da Covid-19 e delle conseguenti misure di prevenzione ed organizzazione idonee al contrasto.

A scanso di equivoci, come da comunicato stampa INAIL del 15 maggio 2020, il riconoscimento come infortunio sul lavoro non fa sorgere in via automatica una responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro, che potrà essere addebitata solo nel caso in cui venga accertata la colpa di quest'ultimo nell'aver causato l'evento dannoso. 

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

INAIL - Circolare 3 aprile 2020, n. 13

 

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