Corte Ue: tutela della maternità ad ampio raggio

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La Corte di giustizia delle Comunità europee, con pronuncia del 29 ottobre 2009 per la causa C-63/08, dichiara, in materia di misure normative poste a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che le norme statali possano disporre un’azione giudiziaria specifica, subordinata al rispetto di termini fissati in anticipo, purchè tali azioni non siano pregiudizievoli rispetto ad altre analoghe e non siano costruite in modo da essere difficilmente esperibili.

Nella specie, il codice del lavoro lussemburghese avrebbe posto un termine di 15 giorni per la lavoratrice per far valere la nullità del licenziamento, termine che non soddisfa i principi di equivalenza e effettività, anche se il giudice del rinvio è chiamato ad effettuare la verifica.

In merito all’altra questione posta dal giudice del rinvio, si afferma che l’art. 2 della direttiva 76/207 è contrario alla normativa di uno Stato membro che non permette alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che sono state licenziate nel periodo di gravidanza, di iniziare un’azione di risarcimento dei danni, mentre questa può essere esperita da qualsiasi altro lavoratore subordinato licenziato, “qualora una tale limitazione dei mezzi di ricorso costituisca un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza”.

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