Corte Ue. Titoli esecutivi comunitari senza indagini sulla competenza
Pubblicato il 05 settembre 2019
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La Corte di giustizia europea precisa i limiti del potere dei giudici nazionali nel caso di richiesta di esecuzione di titolo esecutivo.
La sentenza del 4 settembre 2019, causa C-347/18, afferma che il giudice dello Stato membro, chiamato ad emettere l’attestato per l’esecuzione del pignoramento all’estero, non è tenuto ad esaminare la competenza del giudice che si è pronunciato sul merito.
In particolare, la causa verte sull’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Nei fatti, un avvocato, dopo aver ottenuto dal giudice italiano un decreto ingiuntivo nei confronti di una residente in Germania, avente ad oggetto per le somme a lui spettanti come compenso per l’attività professionale svolta nell’ambito di una controversia, ha chiesto l’attestato previsto dall’articolo 53 del regolamento per riscuotere il credito all’estero.
Ma l’autorità giurisdizionale nazionale chiamata ad emettere l’attestato nutre dubbi sulla competenza del giudice che ha emanato il titolo esecutivo e si chiede se deve informare la parte della possibile violazione delle norme.
Titoli esecutivi comunitari: non va verificata la competenza sul merito
Sul punto, i giudici comunitari hanno evidenziato che l'autorità giurisdizionale nazionale chiamata a pronunciarsi sul rilascio dell'attestato di esecutività non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito. Questo è chiesto, invece, nell’ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare.
Ciò è confermato anche dal fatto che l’autorità giurisdizionale d’origine, che ha emesso la decisione nel merito di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione, ha già formalmente accertato la propria competenza, in modo implicito o esplicito, fornendo la decisione.
Quindi il rilascio dell’attestato in parola è quasi automatico.
Concludendo, il giudice adito per il rilascio dell’attestato previsto per la riscossione all’estero di un titolo esecutivo non deve verificare d’ufficio se le norme dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 siano state violate al fine di informare la parte.
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