Corte Ue: salvataggio banca ok, non è aiuto di Stato

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Corte Ue: salvataggio banca ok, non è aiuto di Stato

Con sentenza pronunciata ieri, 2 marzo 2021, nella causa C-425/19P (Commissione Ue contro Italia), la Corte di Giustizia ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale Ue sulle misure adottate dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), ossia un consorzio di banche italiane, a sostegno di uno dei suoi membri (Banca Tercas).

Con tale ultima pronuncia – si rammenta - il Tribunale dell’Unione europea aveva giudicato legittime tali misure, annullando la decisione con cui la medesima Commissione, a fine 2015, aveva invece considerato l’intervento del FITD come “aiuto di Stato”, illegittimo e incompatibile.

Per il Tribunale, in particolare, la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che le risorse in argomento fossero controllate dalle autorità pubbliche italiane e che esse fossero di conseguenza a disposizione di queste ultime.

Corte Ue su salvataggio banca Tercas: legittimo l’uso del Fondo interbancario

Considerazioni giudicate corrette dalla Grande Sezione della Corte: era legittimo aver ritenuto che le misure in esame non costituissero aiuti di Stato, non imputabili allo Stato italiano.

Affinché, infatti, determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere imputabili allo Stato.

I giudici di primo grado, in tale contesto, avevano applicato correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui sarebbe spettato alla Commissione dimostrare, sulla base di un insieme di indizi, l’imputabilità delle misure in esame allo Stato italiano.

Nel caso esaminato, tuttavia, gli indizi presentati dalla Commissione europea non permettevano di imputare l'intervento del FITD a favore di banca Tercas alle autorità pubbliche italiane.

Alla medesima Commissione, ciò posto, non era stato imposto – come ex adverso sostenuto - un livello di prova più elevato relativamente all’imputabilità di un vantaggio allo Stato, per il solo motivo che il FITD è un ente privato.

Difatti, la circostanza che l’ente erogatore dell’aiuto avesse natura privata implicava che gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità della misura allo Stato fossero diversi da quelli richiesti nell’ipotesi in cui l’ente erogatore dell’aiuto fosse stata un’impresa pubblica.

Era stata dunque adeguatamente applicata la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una misura di aiuto derivano necessariamente dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale tale misura è stata attuata.

E a tale riguardo, l’assenza di un vincolo di capitale tra il FIDT e lo Stato italiano era da ritenere di sicura e particolare rilevanza.

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