Corte Ue. Iva per piatti pronti: rilevanti i servizi
Pubblicato il 23 aprile 2021
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Con sentenza del 22 aprile 2021, inerente la causa C-703/19, la Corte Ue mette il punto sulla qualificazione e tassazione Iva delle vendite di cibo da asporto e consegne a domicilio.
Iva europea. Aliquota per vendita di piatti pronti
I giudici europei sono stati investiti da una controversia vertente sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, direttiva n. 2006/112/Ce (IVA): il fulcro, l’applicazione dell’aliquota Iva sulle operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il consumo immediato in loco o da asporto.
La questione pregiudiziale posta alla Corte europea è: se la vendita, secondo diverse modalità, di piatti e di pasti pronti per il consumo rientri nella categoria dei “servizi di ristorazione e catering” ai quali può essere applicata un’aliquota Iva ridotta.
In primo luogo, si specifica che, secondo la giurisprudenza della Corte Ue, spetta agli Stati membri determinare con maggiore precisione, tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi incluse nelle categorie della direttiva Iva, quelle alle quali si applica l’aliquota ridotta, secondo il metodo che ritiene più adeguato.
Dunque, il diritto Ue lascia libertà, nel rispetto del principio di neutralità fiscale, di applicare due aliquote Iva ridotte diverse a cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nella medesima categoria. Però, cessioni di beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, non possono essere trattati in modo diverso dal punto di vista dell’Iva.
Spetta però al giudice comunitario accertare che il diverso trattamento, operato dal legislatore nazionale per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi rientranti nella stessa categoria, rispetti il principio di neutralità fiscale.
Va detto che, per stabilire se un’operazione complessa debba essere qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge tale operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e predominanti.
Aliquota Iva per vendita di piatti pronti: importanti i servizi offerti
Per quanto riguarda l’operazione di ristorazione, essa si compone di una serie di atti in cui la cessione di cibi rappresenta solo una parte ed i servizi sono predominanti; pertanto, tale operazione dev’essere pertanto considerata una prestazione di servizi.
Diverso, è, invece, il caso degli alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.
Nel servizio di ristorazione e catering, la fornitura di cibi o bevande costituisce solo una componente dell’insieme della prestazione: importanti sono anche i servizi di supporto messi a disposizione. Ma un occhio deve essere dato anche alla volontà del consumatore, se intende o meno fruire di tali servizi.
In conclusione, si può parlare di servizi di ristorazione e catering quando la fornitura di cibi è accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale. Se questo sceglie di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a disposizione dall’esercente per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
Da ciò dipende l'applicazione di un'aliquota ridotta o meno.
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