Corte Giustizia Ue. Il termine di richiesta del rimborso Iva ha natura perentoria

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La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa C-294/11 del 21 giugno 2012, ha risposto alla Corte di Cassazione italiana risolvendo il problema del termine entro cui gli operatori possono chiedere il rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Secondo la prassi giurisprudenziale italiana, convalidata da una serie di sentenze di merito e di legittimità, il termine per la richiesta di rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati in altro Stato Ue, prima fissato al 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (DM 20 maggio 1982) e ora prorogato al 30 settembre, avrebbe avuto carattere ordinatorio. Il tutto con la conseguenza che nella prassi si sono venute a verificare richieste di rimborso temporalmente successive ai suddetti termini, fermo restando il limite del biennio di pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/92.

Contraria a tale posizione è risultata, invece, l’Amministrazione finanziaria, che ha rifiutato l’orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, per appoggiare la tesi della perentorietà del termine e negare in alcuni casi specifici l'applicabilità dei termini previsti dall'articolo 19 del Dpr 633/72 per l'esercizio della detrazione.

La questione è stata ora sciolta dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza di ieri si stabilisce, infatti, che il termine previsto per il rimborso dell’ Iva ai non residenti ha carattere perentorio: ha cioè la natura di decadenza. Ne deriva che il rifiuto al rimborso a fronte di un'istanza tardiva è legittimo perché è motivato dalla decadenza dal diritto.

Per la Corte Ue, l'introduzione di un termine solamente ordinatorio (non previsto a pena di decadenza), per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva, è in aperto contrasto con lo scopo di armonizzazione perseguito dall’ottava direttiva CEE. La decisione assunta a livello comunitario produrrà ora i suoi effetti su tutte le domande di rimborso pendenti e sui contenziosi ancora in corso.
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