Corte europea dei diritti dell'uomo: sì al subentro nella locazione del compagno omosessuale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 marzo 2010
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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza pronunciata sul ricorso 13102/02, ha condannato la Polonia per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il divieto di discriminazione con riguardo alla previsione che sancisce l'impossibilità di succedere al contratto di locazione in caso di morte del partner dello stesso sesso.
La vicenda esaminata dai giudici europei riguardava un uomo che aveva convissuto per anni col proprio compagno nella casa presa in locazione da quest'ultimo. Alla morte del partner, l'uomo aveva chiesto ai giudici nazionali, invano, di poter subentrare nel contratto. Da qui il ricorso alla Corte di Strasburgo. Quest'ultima, pur riconoscendo la facoltà, per gli ordinamenti nazionali di adottare misure a tutela della famiglia tradizionale, ha altresì affermato la necessità che il legislatore prenda in considerazione gli sviluppi e i cambiamenti della società, e, in particolare, il fatto che non esiste “un solo modo o una sola scelta nel modo di condurre la propria vita familiare e personale”.
La vicenda esaminata dai giudici europei riguardava un uomo che aveva convissuto per anni col proprio compagno nella casa presa in locazione da quest'ultimo. Alla morte del partner, l'uomo aveva chiesto ai giudici nazionali, invano, di poter subentrare nel contratto. Da qui il ricorso alla Corte di Strasburgo. Quest'ultima, pur riconoscendo la facoltà, per gli ordinamenti nazionali di adottare misure a tutela della famiglia tradizionale, ha altresì affermato la necessità che il legislatore prenda in considerazione gli sviluppi e i cambiamenti della società, e, in particolare, il fatto che non esiste “un solo modo o una sola scelta nel modo di condurre la propria vita familiare e personale”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 - Anche il compagno gay subentra nella locazione - Castellaneta
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