Corte di giustizia sulla riportabilità delle perdite nella fusione con controllata non residente

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La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 21 febbraio 2013 pronunciata relativamente alla causa C-123/11, si è espressa con riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE nell’ambito di un procedimento promosso da una società finlandese avverso la decisione della Commissione tributaria centrale della Finlandia, con la quale era stato statuito che la società medesima non avrebbe potuto dedurre a fini fiscali le perdite di una controllata svedese, in caso di fusione con quest’ultima.

I giudici europei, in particolare, hanno evidenziato come i richiamati articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano a una normativa nazionale che esclude “che una società controllante, che procede a una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato membro e che ha cessato l'attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite da tale controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa nazionale ammette tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente”.

Detta normativa nazionale, tuttavia, diventa incompatibile con il diritto comunitario qualora – spiega la Corte - non consenta alla società controllante “di provare che la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo”.

In ogni caso – conclude il testo della decisione - le regole di calcolo delle perdite della controllata non residente ai fini del loro riporto da parte della società controllante residente, “non devono costituire una disparità di trattamento rispetto alle regole di calcolo che sarebbero applicabili se tale fusione fosse stata effettuata con una controllata residente”.
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