Consulta: no a trattamenti di favore che creano privilegi ingiustificati
Pubblicato il 20 novembre 2024
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No a agevolazioni o esenzioni che favoriscono alcuni soggetti senza un giustificato interesse generale: l'evoluzione sociale e la crisi finanziaria rendono i trattamenti di favore sempre meno tollerabili quando si configurano come privilegi.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, precisando di non potersi esimere "da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, poste alla sua attenzione, si dimostrano, anche fuori dall’ambito strettamente fiscale, senza alcuna prospettiva teleologica riconducile all’attuazione di altri principi costituzionali o al bene comune, creando arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale".
No ai privilegi ingiustificati nelle agevolazioni: il richiamo della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 182 del 19 novembre 2024, la Consulta ha affrontato una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige in relazione ad alcune disposizioni della Legge provinciale n. 15/2015 della Provincia autonoma di Trento.
La normativa e i dubbi di legittimità costituzionale
La legge in esame prevede un'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione, riservandola ai coniugi, ma escludendo i conviventi di fatto.
Il Tribunale aveva evidenziato che questa differenza di trattamento configurava una violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, poiché creava una disparità ingiustificata tra coppie sposate e coppie conviventi, anche quando si trovavano nelle medesime condizioni.
Le criticità evidenziate dalla Corte Costituzionale
La Corte, nel suo esame, ha evidenziato due principali criticità.
In primo luogo, l'esclusione dei conviventi di fatto dall'esenzione risulta discriminatoria, in quanto non basata su un criterio ragionevole o proporzionato rispetto alla finalità della norma.
Inoltre, la normativa non tiene conto della condizione economica dei beneficiari, concedendo l'esenzione senza distinguere tra soggetti in situazioni di fragilità e persone abbienti.
La Consulta ha anche rilevato che l'esenzione in questione rappresenta una deroga al principio generale per cui chi costruisce un edificio deve contribuire alle spese di urbanizzazione.
Il trasferimento di questi costi alla fiscalità generale finisce per gravare sull'intera collettività, comprese persone economicamente svantaggiate, senza che sia individuabile un effettivo interesse generale a giustificazione della misura.
La decisione della Corte e il richiamo al legislatore
Nonostante queste osservazioni, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo che la modifica di norme con impatti sistemici come quelle in esame sia una prerogativa del legislatore provinciale.
In ogni caso, la Corte ha accompagnato questa decisione con un forte richiamo al legislatore provinciale, sollecitandolo a rivedere con urgenza l'intero sistema delle esenzioni legate al contributo di costruzione.
Per i giudici costituzionali, infatti, le agevolazioni fiscali devono essere sempre giustificate da un interesse pubblico o costituzionalmente rilevante, come la tutela della famiglia, la protezione delle persone fragili o l'incentivo ad attività di rilevanza sociale.
La disciplina esaminata, invece, non era conforme a tali criteri, mostrando un'irragionevolezza di fondo nel suo disegno complessivo.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | La legge provinciale n. 15/2015 della Provincia autonoma di Trento prevede un'esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione riservata ai coniugi, escludendo i conviventi di fatto. Il TRGA ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale. |
Questione dibattuta | La normativa discrimina i conviventi di fatto rispetto ai coniugi, creando una disparità di trattamento che viola gli articoli 3 e 31 della Costituzione. Inoltre, l’esenzione non tiene conto della condizione economica dei beneficiari, favorendo anche i più abbienti. |
Soluzione della Corte | La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che la revisione della normativa debba essere effettuata dal legislatore provinciale. Ha però richiamato il legislatore a intervenire con urgenza per garantire equità e conformità ai principi costituzionali. |
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