Corruzione. Riparazione pecuniaria esclusa in caso di patteggiamento

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Corruzione. Riparazione pecuniaria esclusa in caso di patteggiamento

Nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva, anche nella forma c.d. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'articolo 322-quater del Codice penale.

La riparazione pecuniaria, infatti, presuppone pronuncia di una sentenza di "condanna" propriamente detta, cioè resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.

Cassazione: riparazione con sentenza di condanna 

Così, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12541 del 20 marzo 2019, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da un uomo che aveva patteggiato i reati di corruzione e corruzione in atti giudiziari e a carico del quale il GIP aveva disposto, oltre alla pena della reclusione e quella accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di pagare una somma pari a 330mila euro, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen.

La difesa dell’imputato aveva mosso impugnazione con riferimento a detta ultima statuizione, ritenendo che fosse stata applicata una "pena illegale", in quanto il menzionato articolo 322-quater prevede la riparazione pecuniaria esclusivamente in caso di "sentenza" propriamente detta - resa cioè all'esito del giudizio ordinario o abbreviato - e non anche di applicazione della pena.

I giudici di legittimità, aderendo a dette considerazioni, hanno evidenziato come proprio la lettera dell'art. 322-quater cod. pen. preveda espressamente che la riparazione pecuniaria sia sempre ordinata con la "sentenza di condanna".

Patteggiamento solo equiparato a condanna

Orbene, secondo la Corte detta espressione deve ritenersi riferita al provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato, ma non anche alla sentenza di applicazione della pena che, nel prescindere dall'accertamento positivo della penale responsabilità dell'imputato e giusta l'espressa previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è "solo" equiparata ad una pronuncia di condanna

A tale conclusione condurrebbe anche un dato sistematico che viene messo in evidenza: sono diverse le disposizioni del codice penale che confermano come il legislatore consideri eterogenea la "condanna" rispetto alla "applicazione della pena" ai fini delle ulteriori conseguenze penali derivanti dal reato.

Delineato, così, il discrimine fra "condanna" e "sentenza di applicazione della pena", la Sesta sezione penale ha così concluso per l'assunto secondo cui la riparazione pecuniaria in oggetto - in quanto prevista soltanto per il caso di "condanna" - non possa trovare applicazione non solo nel caso di patteggiamento ordinario, ma anche in caso di patteggiamento c.d. allargato.

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