Corrispettivi per raccolta delle giocate. Quale trattamento Iva
Pubblicato il 04 maggio 2022
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Un bookmaker operante nel settore delle scommesse sportive chiede di conoscere il regime IVA applicabile ai corrispettivi dati ai Punti di Raccolta per il servizio reso, in particolare per quanto riguarda l’esonero dall'obbligo di emissione della fattura e dall'obbligo di certificazione.
Con la risposta n. 242 del 3 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate riassume la normativa applicabile al caso ritenendo che le operazioni indicate siano riconducibili tra quelle di cui ai nn. 6) e 7) del comma 1 dell'articolo 10, Decreto IVA.
Nello specifico:
- il n. 6) prevede l’esenzione dall'Iva per “le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (...) nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (...), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”;
- il n. 7) dispensa dall’imposta anche “le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”.
In questo panorama si innesta anche l’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 che stabilisce che non siano soggette a fatturazione alcune operazioni, tra cui quelle del n. 7), escludendo, invece, quelle indicate al n. 6), poiché questi compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate.
Inoltre, l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, mentre dispone l'obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l'IVA non è dovuta, lo esclude per i
corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10; questi, pertanto, possono essere solo annotati nel registro dei corrispettivi.
Somme date ai Punti di raccolta: solo annotazione nei registri dei corrispettivi
Sintetizzando, le operazioni di cui ai nn. 6) e 7) suddetti non sono soggette all’obbligo di certificazione, agli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.lgs. n. 127/2015; permane, però, l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.
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