Corretto inquadramento delle Casse Edili

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Corretto inquadramento delle Casse Edili

Con circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili, ovvero le Casse Edili, le scuole di formazione professionali in edilizia ed i Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.

I predetti organismi sono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

  1. svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
  2. destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
  3. applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
  4. svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Stante quanto sopra l’Istituto ritiene che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle Casse Edili, alle Scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00, per cui - specifica la circolare - tale inquadramento sarà operato con efficacia ex nunc.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 24 ottobre 2017 – Edilizia, iscrizione alla Casse Edile requisito obbligatorio per ottenere il DURC – Schiavone

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