Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie
Pubblicato il 27 novembre 2024
In questo articolo:
- Persone, minori e famiglie: modifiche al nuovo rito unificato
- Ampliamento delle controversie soggette al rito unificato
- Mutamento del rito
- Riduzione dei termini in caso d'urgenza
- Provvedimenti indifferibili
- Domande riconvenzionali e decadenze
- Reclamo contro provvedimenti provvisori e temporanei
- Tabella di sintesi delle principali novità
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Il Decreto legislativo n. 164/2024, cosiddetto Decreto correttivo al processo civile, introduce alcune importanti modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie.
Il rito in esame, si ricorda, è stato introdotto con il Decreto legislativo n. 149/2022, che lo ha inserito nel libro secondo, titolo IV-bis del Codice di procedura civile.
Persone, minori e famiglie: modifiche al nuovo rito unificato
L'intervento è contenuto nell'art. 3, comma 6 del Decreto correttivo.
Tra le innovazioni apportate, il correttivo interviene sull’articolo 473-bis c.p.c. (Ambito di applicazione. Mutamento del rito), con particolare attenzione al comma 1.
Ampliamento delle controversie soggette al rito unificato
In primo luogo, viene precisato che tra le controversie soggette al rito unificato rientrano anche quelle relative al risarcimento del danno endofamiliare.
Questa inclusione risponde alla necessità di risolvere alcune incertezze interpretative sorte in seguito all’introduzione del rito e di evitare che eventuali decisioni di tipo procedurale possano ritardare la conclusione dei giudizi. In tal senso, si chiarisce che tutte le controversie già indicate dal comma 1, insieme ai nuovi casi inclusi, saranno di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Parallelamente, il decreto esclude dall’ambito di applicazione del rito unificato i procedimenti relativi allo scioglimento della comunione legale tra coniugi.
Questi procedimenti saranno gestiti secondo le regole applicabili alle controversie riguardanti lo scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria, distinguendoli nettamente dalle materie trattate dal rito unificato.
Mutamento del rito
Il Decreto legislativo n. 164/2024, a seguire, ha introdotto una disciplina specifica per il mutamento del rito, con l'obiettivo di affrontare alcune criticità emerse durante le prime applicazioni della riforma processuale in materia di stato delle persone, minori e famiglie.
Per risolvere queste problematiche, il legislatore ha integrato l'articolo 473-bis del Codice di procedura civile, ispirandosi alle previsioni già presenti negli articoli 426 e 427 del codice stesso e nell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 150/2011.
La nuova normativa consente al giudice di disporre il mutamento del rito in caso di errore: quando una causa, soggetta al rito speciale, viene introdotta erroneamente con le forme del rito ordinario, il giudice ha il potere di ordinare il mutamento del rito, fissando una nuova udienza e assegnando termini perentori alle parti per adeguare gli atti processuali alle regole del rito corretto.
Analogamente, qualora una causa venga avviata con il rito speciale pur appartenendo a una diversa tipologia di rito, il giudice può disporre il mutamento procedurale, sempre che la controversia rientri nella sua competenza. Se, invece, il giudice si dichiara incompetente, viene fissato un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, con il rito corretto.
Per assicurare la celerità al processo, il legislatore ha stabilito che questi provvedimenti vengono adottati con ordinanza entro la prima udienza.
Inoltre, per evitare che l'errore nell'individuazione del rito comporti la regressione del procedimento o pregiudizi per le parti, è stato disposto che gli effetti processuali e sostanziali della domanda restino validi secondo il rito originariamente seguito.
Restano inoltre ferme le preclusioni e le decadenze maturate prima del mutamento, evitando così che una parte possa subire svantaggi o, al contrario, trarre vantaggi indebiti da errori procedurali.
Riduzione dei termini in caso d'urgenza
A modifica dell’articolo 473-bis.14 (in tema di deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza), poi, viene stabilito che, qualora siano presenti ragioni di urgenza, il giudice possa ridurre i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione sia quelli previsti dall'articolo 473-bis.17, che disciplina i termini per il deposito delle memorie integrative da parte delle parti.
Provvedimenti indifferibili
Il correttivo interviene quindi sull’articolo 473-bis.15 (sui provvedimenti indifferibili), dove viene chiarito che nei casi in cui il giudice emette un provvedimento inaudita altera parte, è lo stesso giudice a fissare e presiedere l'udienza per il contraddittorio delle parti. Si precisa così che questa fase processuale non si svolge davanti a un collegio, ma resta sotto la responsabilità del medesimo giudice che ha adottato il primo provvedimento.
Inoltre, è sempre il giudice che, al termine dell'udienza, emette un'ordinanza con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento iniziale.
Un'altra novità riguarda la possibilità di proporre reclamo contro l'ordinanza emessa a seguito dell'udienza.
Anche se il decreto inaudita altera parte rimane non reclamabile, l'ordinanza adottata dal giudice può essere oggetto di reclamo, ma solo insieme all'ordinanza sui provvedimenti temporanei e urgenti emessa dopo la prima udienza di comparazione delle parti, prevista dall'articolo 473-bis .22.
Domande riconvenzionali e decadenze
Ulteriore modifica riguarda l'articolo 473-bis.19 del Codice di procedura civile e si concentra sulla precisazione del regime di decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali.
In merito, viene specificato che la decadenza opera esclusivamente per le domande riconvenzionali aventi a oggetto diritti disponibili, ovvero quei diritti che le parti possono liberamente gestire, trasferire o rinunciare.
Al contrario, per le domande che riguardano diritti indisponibili – ovvero quelli sottratti alla piena autonomia delle parti per ragioni di tutela di interessi superiori, come il diritto alla personalità o alla filiazione – la decadenza non trova applicazione.
Reclamo contro provvedimenti provvisori e temporanei
Il Decreto correttivo, a seguire, interviene sull'articolo 473-bis.24 del Codice di procedura civile, che disciplina il reclamo contro i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado.
Nel dettaglio, viene chiarito che il mezzo di reclamo avverso i provvedimenti temporanei adottati nel corso del giudizio di primo grado è unico, sia per quelli emessi all'esito della prima udienza sia per quelli adottati successivamente, quando riguardano limitazioni alla responsabilità genitoriale o modifiche significative dell'affidamento e collocazione dei minori. Entrambi i reclami sono proposti alla corte d'appello.
L'articolo 473-bis.34 del Codice di procedura civile, quindi, viene modificato per precisare che i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, nei limiti dell'articolo 473-bis.24, e che il reclamo va presentato alla stessa corte d'appello, ma con decisione affidata a un collegio diverso. Qualora non sia disponibile un secondo collegio specializzato, gli atti vengono trasmessi d'ufficio alla corte d'appello più vicina.
Tabella di sintesi delle principali novità
Articolo modificato | Oggetto | Novità introdotta |
---|---|---|
473-bis.1 | Ampliamento controversie | Inclusione delle controversie relative al risarcimento del danno endofamiliare tra quelle soggette al rito unificato. Esclusione dei procedimenti di scioglimento della comunione legale tra coniugi dal rito speciale. |
473-bis.14 e 473-bis.17 | Riduzione dei termini | Possibilità per il giudice di ridurre i termini della fase introduttiva del processo e delle memorie integrative in presenza di ragioni di urgenza. |
473-bis.15 | Provvedimenti indifferibili | Precisazione che il giudice che emette provvedimenti inaudita altera parte presiede anche l’udienza per il contraddittorio e decide sull’ordinanza di conferma, modifica o revoca. Reclamo contro l’ordinanza solo insieme ad altre decisioni. |
473-bis.19 | Decadenza domande riconvenzionali | La decadenza si applica solo alle domande riconvenzionali relative a diritti disponibili, escludendo quelle inerenti a diritti indisponibili. |
473-bis.24 | Reclamo contro provvedimenti temporanei | Chiarimento sull’unicità del mezzo di reclamo per i provvedimenti temporanei sia emessi all’esito della prima udienza sia successivamente, da proporre alla corte d’appello. |
473-bis.34 | Reclamo contro provvedimenti della corte d’appello | I provvedimenti temporanei della corte d’appello sono reclamabili alla stessa corte in diversa composizione. Se non disponibile un secondo collegio specializzato, gli atti vengono trasmessi d’ufficio alla corte d’appello più vicina. |
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