Coronavirus: chi non rispetta gli obblighi rischia il penale
Pubblicato il 11 marzo 2020
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Il mancato rispetto degli obblighi disposti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, per come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto-legge n. 6/2020.
Questo “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
E’ quanto dispone l’art. 4, comma 2, del DPCM dell’8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dove, tra le altre previsioni, è sancito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
L’articolo 650 C.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) letteralmente prevede: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.
Fattispecie, questa, che potrebbe essere riscontrata anche in capo a chi circoli in assenza di motivi di lavoro, salute o necessità.
Come inoltre precisato dal Viminale con Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020, un comportamento, pure solo colposo, non conforme alle previsioni del DPCM potrebbe configurare anche ipotesi più gravi di reato, quali quelle di cui all’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica).
Ciò in considerazione della clausola “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” che apre il menzionato articolo 4, comma 2, del DPCM dell'8 marzo, le cui misure - si rammenta - originariamente previste per le sole zone "a contenimento rafforzato", sono state estese all’intero territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020.
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