Coronavirus. CDP: finanziamenti-ponte per le imprese

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Coronavirus. CDP: finanziamenti-ponte per le imprese

La macchina dell’emergenza Covid-19 è in continuo movimento.

Nelle more degli aiuti da parte del Governo per la liquidità delle imprese, Cassa depositi e prestiti annuncia sul sito di aver approvato un plafond da 2 miliardi di euro per finanziamenti-ponte.

Lo stanziamento è immediatamente disponibile a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende.

L’iniziativa intende fornire liquidità immediata alle imprese in attesa dell’avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto Cura Italia (articolo 57 del decreto 17 marzo 2020, n.18).

L’erogazione dei fondi potrà avvenire anche in pool con altre Istituzioni finanziarie, mediante finanziamenti con quota di CDP di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi.

Nella nota si ricordano le misure messe in campo: l’erogazione di liquidità a tassi calmierati per le Pmi e Mid-cap tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle Pmi; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa.

Tutte le misure straordinarie per imprese ed enti locali sono disponibili su cdp.it/conlitalia.

Coronavirus. CDP. Il finanziamento-ponte

I finanziamenti saranno concessi preferibilmente in cofinanziamento con il sistema bancario, con quota CDP tra i 5 e i 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi.

Medie e grandi imprese italiane dovranno avere due requisiti:

  1. fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro;
  2. presenza di un danno da emergenza COVID-19, dimostrabile, pari almeno ad una riduzione del fatturato del 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Le esigenze di liquidità supportate dal finanziamento potranno essere funzionali a:

  • investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy;
  • iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero;
  • realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità.

L’impresa rimborsa il finanziamento in unica soluzione alla scadenza (bullet), con il pagamento semestrale posticipato degli interessi.

Le condizioni economiche della concessione del finanziamento rispettano le condizioni di mercato, in base a classe di rating dell’azienda beneficiaria e durata.

Emergenza Coronavirus. Slittamento in Gazzetta  

Intanto, la Gazzetta Ufficiale - n. 88 del 2 aprile 2020 - ha ospitato il Dpcm del 1° aprile 2020, con la nuova proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni: dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 28 febbraio 2020 - Covid-19, in arrivo indennizzi e rinvii. Crisi d’impresa, slitta l’allerta - G. Lupoi

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