Cooperazione, servizi con Iva

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Afferma l’Amministrazione finanziaria nella risoluzione 198 del 16 maggio scorso – in risposta ad un’istanza di interpello con protagonista un Comune che, sottoscritti specifici accordi con la Commissione Ue per la realizzazione di progetti in programmi di cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, aveva chiesto di conoscere il regime Iva applicabile con riferimento alla disposizione di favore di cui all’articolo 72, terzo comma, n. 3, Dpr n. 633/72 - che il trattamento di non imponibilità Iva previsto da questo articolo per l’esecuzione di contratti di ricerca a favore della Comunità non è applicabile alle operazioni riconducibili alla realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo. Tali programmi, infatti, sono dedicati alla cooperazione e alla capacità e non rientrano, è avviso dell’Agenzia, tra quelli propriamente di ricerca per la realizzazione del VII programma quadro, non applicandosi il regime fiscale di favore.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Cooperazione, servizi con Iva – Zuliani

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