Cooperative in piano di crisi aziendale, qual è il minimale contributivo?

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Cooperative in piano di crisi aziendale, qual è il minimale contributivo?

L’Ispettorato nazionale del lavoro trasmette, con Nota n. 1089 del 26 maggio 2022, quanto chiarito dal Ministero del lavoro con Nota n. 4576 dello scorso 16 maggio in ordine ai contributi dovuti dai soci lavoratori di cooperativa in ipotesi di piano di crisi aziendale.

La disciplina delle cooperative in stato di crisi

Il riferimento normativo per la corretta gestione dei rapporti di lavoro nelle cooperative in stato di crisi è dato dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001 a norma del quale, tra le altre cose, l’assemblea di una società cooperativa può deliberare all’occorrenza un piano di crisi aziendale che, ai fini della soluzione della crisi stessa, possa anche prevedere:

  • la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi;
  • il divieto di distribuzione di eventuali utili per l’intera durata del periodo di crisi;
  • forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori in misura proporzionata alla propria disponibilità e capacità finanziaria;
  • la riduzione delle retribuzioni dei lavoratori.

Come si calcolano i contributi in caso di crisi aziendale

In caso di piani di crisi aziendali che prevedano riduzione dei trattamenti retributivi, l’imponibile su cui calcolare l’obbligazione contributiva è quello corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, sempre comunque nel rispetto del minimale contributivo di cui all’art. 1, comma 2, della legge 389/89.

L’Inl ribadisce così quanto già chiarito dal Ministero del lavoro che, richiamando l’art. 6 della legge 142/2001, ricorda che il regolamento interno delle cooperative debba contenere in ogni caso l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale che preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi fatto salvo il rispetto del trattamento economico minimo individuato dal Ccnl di categoria.

Poiché, peraltro, dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro tra cooperativa e socio derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, il minimale contributivo dei soci con rapporto di lavoro subordinato è regolato con riferimento alle retribuzioni contrattuali, come per qualsiasi lavoratore subordinato, anche se si versi nelle condizioni di crisi, con conseguente obbligo di rispetto del minimale.

Detto minimale in via ordinaria è regolato con riferimento alle retribuzioni contrattuali, come per qualsiasi lavoratore subordinato, mentre nell'ipotesi in cui si versi nelle condizioni di crisi, è quello stabilito dalla legge 389/1989.

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