Cooperative, pagamento del contributo di vigilanza 2023-2024
Pubblicato il 05 ottobre 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Comunicati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy gli importi dei contributi dovuti - per lo svolgimento dell’attività di vigilanza - dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.
Le somme sono contenute nel decreto 26 maggio 2023 del ministro delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2023, n. 159.
Il versamento deve avvenire entro il 9 ottobre 2023, essendo l'8 una domenica (entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).
Contributo delle società cooperative
Sono stati così determinati gli importi del contributo dovuto dalle società cooperative:
Fasce |
Importo (in euro) |
Numero Soci |
Capitale sottoscritto |
Fatturato |
a) |
280,00 |
Fino a 100 |
Fino a euro 5.160,00 |
Fino a euro 75.000,00 |
b) |
680,00 |
Da 101 a 500 |
Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 |
Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00 |
c) |
1.350,00 |
Superiore a 500 |
Superiore a euro 40.000,00 |
Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00 |
d) |
1.730,00 |
Superiore a 500 |
Superiore a euro 40.000,00 |
Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 |
e) |
2.380,00 |
Superiore a 500 |
Superiore a euro 40.000,00 |
Superiore a euro 2.000.000,00 |
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.
Con riferimento alle cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.).
Prevista una maggiorazione del 50% per gli enti soggetti a revisione annuale e per cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio.
Passa, invece, al 30% la maggiorazione per le cooperative sociali.
I contributi fissati sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli con sede nelle regioni a statuto speciale.
Contributo delle banche di credito cooperativo
Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, questi sono gli importi:
- con un numero di soci fino a 980 e un attivo fino a 124.000 euro = 1.980,00 euro;
- con un numero di soci tra 981 e 1.680 e un attivo tra 124.001 e 290.000 euro = 3.745,00 euro;
- con un numero di soci oltre 1.680 e un attivo superiore a 290.000 euro = 6.660,00 euro.
Contributo delle società di mutuo soccorso
La tabella seguente indica il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso:
Fasce |
Importo (in euro) |
Numero Soci |
Contributi Mutualistici (in euro) |
a) |
280,00 |
Fino a 1.000 |
Fino a 100.000 |
b) |
560,00 |
Da 1.001 a 10.000 |
Da 100.001 a 500.000 |
c) |
840,00 |
Oltre 10.000 |
Oltre 500.000 |
Come si calcola il contributo
Il decreto 26 maggio 2023 stabilisce che l’ente che si pone in una delle fasce previste dalle tabelle suddette deve possedere contestualmente tutti i parametri ivi previsti. Se viene superato anche solo un parametro va eseguito il pagamento fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Vanno considerati i parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.
Versamenti
I contributi vanno versati con modello F24 inserendo i seguenti codici tributo:
- 3010, contributo biennale, maggiorazioni del contributo (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e interessi per ritardato pagamento; - 3011, maggiorazione 10% dovuta dalle cooperative edilizie; - 3014, sanzioni. |
Quanto dovuto va versato entro il 9 ottobre 2023.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: